Regolamento (UE) 2025/367
Regolamento delegato (UE) 2025/367 della Commissione, del 25 novembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili in materia di sovraindebitamento, consumi e ricchezza nel dominio del reddito e delle condizioni di vita e che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/29
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento specifica, per il dominio statistico del reddito e delle condizioni di vita, il numero e il titolo delle variabili relative a sovraindebitamento, consumi e ricchezza. Introduce inoltre un aggiornamento del regolamento delegato (UE) 2022/29, sostituendo il set di variabili relativo al mercato del lavoro e all’abitazione. La finalità è rafforzare la base informativa a supporto del semestre europeo, del pilastro europeo dei diritti sociali e, in particolare, delle analisi su povertà, esclusione sociale e povertà energetica.
Regolamento delegato che integra il regolamento (UE) 2019/1700 definendo il numero e il titolo delle variabili sul sovraindebitamento, consumi e ricchezza nel dominio reddito e condizioni di vita, e che aggiorna il regolamento delegato (UE) 2022/29.
Ambito di applicazione
Si applica alla produzione di statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati individuali nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1700, in particolare al dominio "reddito e condizioni di vita" e, al suo interno, alle tematiche "sovraindebitamento, consumi e ricchezza". Incide sugli Stati membri quanto alla rilevazione delle variabili statistiche elencate negli allegati; il testo non introduce esclusioni territoriali o personali specifiche oltre a quelle già discendenti dal regolamento quadro. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, come previsto, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2025/367: variabili statistiche su sovraindebitamento, consumi e ricchezza
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700, che disciplina il quadro comune delle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati individuali campionari. L’intervento mira a precisare il contenuto informativo del dominio "reddito e condizioni di vita" e a rafforzare la disponibilità di dati utili per il semestre europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali e le politiche dell’Unione su povertà, esclusione sociale e povertà energetica.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione evidenzia che le informazioni del dominio "reddito e condizioni di vita" sono essenziali per analizzare distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale. Viene inoltre sottolineata l’importanza del tema del sovraindebitamento, dei consumi e della ricchezza per collegare statisticamente i dati su reddito e condizioni di vita con quelli sui consumi, così da misurare meglio il benessere materiale e colmare lacune informative rilevanti per le politiche pubbliche.
Un ulteriore obiettivo è migliorare le statistiche sulla povertà energetica; per questo il regolamento richiama la necessità di raccogliere variabili sulle fonti energetiche utilizzate dalle famiglie e sui costi energetici. È altresì ricordato il vincolo quantitativo dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1700, secondo cui il numero di variabili rilevate non deve superare di oltre il 5 % quello esistente al momento dell’entrata in vigore del regolamento quadro.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1700, limitatamente al dominio del reddito e delle condizioni di vita. I destinatari operativi sono gli Stati membri, chiamati ad applicare i nuovi set di variabili nella rilevazione statistica armonizzata. Il testo non contiene deroghe soggettive o territoriali autonome.
Variabili su sovraindebitamento, consumi e ricchezza
L’articolo 1 rinvia all’allegato I, che definisce il numero e il titolo delle variabili del modulo sessennale dedicato a "sovraindebitamento, consumi e ricchezza". Il set comprende:
- 14 variabili sul sovraindebitamento, inclusi i motivi, tra cui arretrati di pagamenti non relativi all’abitazione, numero di debiti, varie tipologie di prestiti e importo dovuto per prestiti nel mese precedente;
- 5 variabili sui consumi, relative a pasti o bevande a casa e fuori casa, trasporti pubblici e privati, e risparmi in un mese tipico;
- 4 variabili sulla ricchezza, inclusi valore dell’abitazione principale, debito residuo del mutuo, beni immobili diversi dall’abitazione principale e capacità di mantenere lo stesso tenore di vita ricorrendo ai risparmi;
- 1 variabile sulla valutazione dei bisogni, ossia il reddito mensile minimo per soddisfarli.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/29
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/29, sostituendo il precedente set di variabili del tema "mercato del lavoro e abitazione" con quello riportato nell’allegato II. Il nuovo set si articola in più sottotemi:
- caratteristiche del luogo di lavoro, con variabili su settore pubblico/privato, soddisfazione professionale, ore di lavoro abituali e dimensioni dell’unità locale dell’occupazione principale;
- condizione lavorativa, con variabili sul motivo per lavorare meno di 30 ore e sulla durata della registrazione come persona disoccupata;
- livello di istruzione conseguito, con variabili sull’anno di raggiungimento del livello più elevato e sull’interruzione o abbandono dell’istruzione;
- condizioni di abitazione, inclusi deprivazione e affitti figurativi, con 14 variabili di cui 12 obbligatorie e 2 facoltative.
Tra gli elementi abitativi figurano, tra gli altri, problemi di luminosità, rumorosità, dimensioni dell’abitazione, sistema di riscaldamento, fonte principale di energia, costo totale dell’energia, soddisfazione complessiva per l’abitazione, affitto figurativo, infiltrazioni e umidità, onere finanziario del costo totale dell’abitazione, inquinamento o sporcizia, criminalità/violenza/vandalismo. Le due variabili facoltative riguardano bagno o doccia nell’abitazione e gabinetto interno con dispositivo di scarico ad uso esclusivo della famiglia.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Specificazione delle variabili su sovraindebitamento, consumi e ricchezza
L’articolo 1 rinvia all’allegato I per il numero e il titolo delle variabili del modulo sessennale relativo a "sovraindebitamento, consumi e ricchezza" nel dominio del reddito e delle condizioni di vita. L’allegato I elenca 14 variabili per il sovraindebitamento, 5 per i consumi, 4 per la ricchezza, inclusa la proprietà dell’abitazione, e 1 sulla valutazione dei bisogni (reddito mensile minimo per soddisfare i bisogni).
Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/29
L’articolo 2 dispone la sostituzione, nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/29, del set di variabili relativo a "mercato del lavoro e abitazione" con il nuovo elenco riportato nell’allegato II. Il nuovo set comprende variabili su caratteristiche del luogo di lavoro, condizione lavorativa, livello di istruzione, e condizioni di abitazione, incluse alcune variabili facoltative.
Base giuridica e limite quantitativo delle variabili
Il regolamento si fonda sull’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. Nei considerando è richiamato il limite dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo cui il numero delle variabili da rilevare non deve superare di oltre il 5 % il numero delle variabili rilevate per il dominio del reddito e delle condizioni di vita al momento dell’entrata in vigore del regolamento quadro.
Finalità statistiche e aggiornamento sui temi energetici
Nei considerando si precisa che il dominio del reddito e delle condizioni di vita alimenta il semestre europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali, fornendo dati su distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale. L’introduzione di variabili sull’energia è motivata dall’esigenza di disporre di migliori statistiche sulla povertà energetica, includendo fonti energetiche utilizzate dalle famiglie e costi energetici.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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