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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25929/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte della Provincia di Siracusa, della sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia aveva contestato a ESSO la reimmissione nel ciclo produttivo di surnatante idrocarburico emunto dalla falda, qualificata dalla Provincia come attività di recupero non autorizzata di rifiuti (importo contestato € 36.176,99). La Provincia deduceva errata qualificazione giuridica del materiale (rifiuto vs sottoprodotto), violazione e falsa applicazione di norme nazionali (tra cui art. 6 D.Lgs. 22/1997, art. 183 e art. 256 D.Lgs. 152/2006) e omesso/esercizio errato della valutazione delle risultanze della CTU e delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Provincia, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto il surnatante non qualificabile come rifiuto ma come sottoprodotto. La Cassazione ha condiviso i criteri interpretativi europei e nazionali secondo i quali la qualificazione dipende dal comportamento del detentore (se si "disfa" o meno), dalla origine dal ciclo produttivo, dalla certezza e frequenza del reimpiego senza trasformazione preliminare e dal valore economico del riutilizzo; ha altresì affermato la scarsa rilevanza decisiva della mera classificazione chimica nelle tabelle allegate al D.Lgs. 152/2006. La Corte ha dichiarato infondate le censure sulla rilevanza dell'art. 256 (norma penale la cui richiamabilità era irrilevante nel giudizio amministrativo impugnato) e ha ritenuto non sussistenti vizi di motivazione o omesso esame rilevante delle risultanze della CTU tali da giustificare la cassazione. Sono compensate integralmente le spese del grado di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 22/1997, art. 6 comma 1 lett. a)

    "(…) a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; (…)"

    La Corte richiamata ha confermato che la nozione di "rifiuto" non dipende solo dalla classificazione chimica ma soprattutto dal comportamento del detentore (se intende 'disfarsi') e dalle finalità di tutela ambientale proprie della normativa europea.

  • D.Lgs. 152/2006, art. 183 comma 1 lett. a)

    "(…) a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; (…)"

    Ripropone i medesimi criteri interpretativi dell'art. 6 D.Lgs. 22/1997; la qualificazione come rifiuto richiede non soltanto l'appartenenza alla tabella ma anche l'indicazione che il detentore si debba o voglia disfarsi della sostanza.

  • D.Lgs. 152/2006, art. 183 comma 1 lett. n) (definizione di sottoprodotto)

    "(…) n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce (...) senza la necessità di operare trasformazioni preliminari (...) L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. (…)"

    La Corte ha applicato questa definizione per ritenere che, quando una sostanza scaturisce continuativamente dal processo produttivo, viene riutilizzata con certezza senza trasformazioni preliminari e ha valore economico, può essere qualificata come sottoprodotto e non essere assoggettata al regime dei rifiuti.

  • D.Lgs. 152/2006, art. 256

    "1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (...) è punito: a) ... rifiuti non pericolosi; b) ... rifiuti pericolosi"

    La Corte ha rilevato che si tratta di norma penale e che la sua richiamabilità non poteva sostituire la necessaria preliminare qualificazione della sostanza come rifiuto; la doglianza basata su art.256 è risultata inammissibile/irrilevante nel presente grado di giudizio.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Le doglianze sulla presunta violazione di tali norme (omesso esame di prove non contestate, o errata valutazione) sono state ritenute inammissibili: la Corte ha spiegato che le critiche alla valutazione delle prove costituiscono in genere sindacato di merito non consentito, salvo il caso in cui vi sia omesso esame di fatto decisivo.

  • Direttive europee e giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. Direttiva 75/442/CEE, 2006/12/CE, 2008/98/CE; cause C-129/96 Inter-Environnement Wallonie; C-9/00 Palin Granit; C-457/02 Niselli; C-188/07 Commune de Mesquer; C-235/02 Saetti e Frediani)

    La Corte ha applicato i principi della giurisprudenza UE: gli elenchi allegati hanno valore indicativo, la nozione di 'disfarsi' va interpretata in funzione di tutela ambientale e non restrittivamente; per escludere la qualifica di rifiuto occorre che il riutilizzo sia certo, senza trasformazione preliminare e con reale valore economico.

  • D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1-quater

    La decisione richiama la norma in relazione alla possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato per il ricorso, rimesso all'accertamento dell'amministrazione giudiziaria.

Massime di principio

  • La qualificazione come "rifiuto" o "sottoprodotto" dipende anzitutto dal comportamento del detentore (se si 'disfa' o meno) e dal contesto economico/operativo, non soltanto dalla classificazione chimica nelle tabelle allegate.
  • Una sostanza derivante dal ciclo produttivo può essere considerata sottoprodotto (e non rifiuto) se: scaturisce continuativamente dal processo produttivo, è destinata con certezza a un ulteriore impiego nel processo senza trasformazioni preliminari e il suo riutilizzo è concretamente e sistematicamente praticato con valore economico.
  • La mera origine da 'perdite' storiche non esclude di per sé la natura di sottoprodotto, se il materiale è riconducibile al ciclo produttivo e viene reimmesso sistematicamente senza trasformazioni.
  • La classificazione chimica o l'iscrizione in elenchi allegati ha valore indicativo: non è dirimente quando il comportamento del detentore e le condizioni di riutilizzo consentono di escludere la qualifica di rifiuto.
  • La contestazione circa l'omesso esame della CTU o di risultanze probatorie richiede, per essere rilevante in Cassazione, la dimostrazione dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; critiche generiche alla valutazione tecnica configurano sindacato di merito inammissibile.
  • L'applicazione di norme penali (es. art.256 D.Lgs. 152/2006) è irrilevante nel giudizio amministrativo se manca la preliminare qualificazione della sostanza come rifiuto; non può supplire alla definizione normativa.
  • Per difendere la propria posizione in sede di legittimità contro l'adesione del giudice alle conclusioni della CTU, la parte deve evidenziare con precisione e documentazione le carenze della CTU o l'omesso esame di osservazioni decisive, pena l'inammissibilità della doglianza.

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