Sentenza n. 3828/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 5583/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio e la conseguente ingiunzione di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un immobile di proprietà di una società, oggetto di opere realizzate negli anni Novanta e di un’istanza di condono presentata nel 1995. Il Comune, dopo avere annullato un precedente provvedimento per errata individuazione dei destinatari, ha nuovamente negato il condono e ingiunto il ripristino. Gli appellanti hanno dedotto: l’erronea valutazione dell’ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993, sostenendo che i verbali dei sopralluoghi dimostrassero il completamento al rustico; il difetto di legittimazione passiva dei coeredi, non proprietari, non autori dell’abuso e privi di ruoli gestori nella società; la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto nel procedimento concluso con il secondo diniego; la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata; l’erroneità della valutazione dei vincoli paesaggistici e idrogeologici, anche sopravvenuti; il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione del parere della Commissione BB.AA. e la mancata valutazione dell’autonomia degli abusi; nonché la motivazione apparente della sentenza di primo grado e l’omesso esame di ulteriori censure, compreso il rischio statico conseguente alla demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha disatteso l’eccezione relativa alla legittimazione passiva dei coeredi, rilevando che, pur non essendo proprietari né autori dell’abuso, erano figli ed eredi del precedente amministratore della società e soci della stessa; soprattutto, il provvedimento risultava comunque emesso a carico della società proprietaria, alla quale era stato correttamente ingiunto il ripristino. Nel merito, il Collegio ha ritenuto decisivo il mancato assolvimento dell’onere della prova circa l’ultimazione dell’edificio entro il 31 dicembre 1993. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, l. 47/1985, applicabile anche ai condoni successivi, l’edificio è ultimato quando siano stati eseguiti il rustico e la copertura. Il verbale del 15 dicembre 1993 descriveva una struttura con copertura ancora priva del getto cementizio; quello del 13 gennaio 1994 attestava la tamponatura e gli infissi, ma non dimostrava il perfezionamento della copertura, anche in assenza della prova della sistemazione delle tegole. Poiché l’onere di dimostrare la tempestiva ultimazione grava sul richiedente il condono, l’opera non poteva beneficiare della sanatoria. Da tale autonoma ragione di diniego deriva l’irrilevanza delle censure relative ai vincoli, ai pareri paesaggistici e idrogeologici, al procedimento concernente altro abuso e alla riperimetrazione dell’area. È stata ritenuta irrilevante anche la doglianza partecipativa: il preavviso era stato comunque inoltrato almeno a uno degli appellanti e non erano state indicate circostanze concrete che, se rappresentate, avrebbero potuto condurre a un diverso esito. Il Collegio ha inoltre escluso la formazione del silenzio-assenso, sia per la mancanza dei requisiti sostanziali del condono, sia perché l’immobile ricadeva in area vincolata e mancava un espresso parere favorevole dell’autorità competente. Quanto alla demolizione, essa è stata ritenuta conseguenza necessaria dell’accertata abusività, sufficientemente motivata con il richiamo all’assenza del titolo; l’eventuale impossibilità materiale di ripristino potrà essere valutata dal Comune in una fase successiva e non incide sulla legittimità dell’ingiunzione. Le spese, pari a euro 3.000 oltre accessori, sono state poste a carico degli appellanti.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, l. 47/1985
si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e ultimata la copertura
La nozione di ultimazione rilevante per il condono richiede una costruzione completa nelle strutture essenziali che la individuano sotto il profilo tecnico, edilizio e urbanistico; l’onere di provare il completamento entro il termine di legge grava sul richiedente.
art. 39 l. 724/1994
Richiama la disciplina del condono edilizio e rende applicabili i principi sull’ultimazione dell’opera previsti dalla normativa precedente.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non determina l’illegittimità del diniego quando il ricorrente deduca soltanto la violazione formale e non indichi elementi concreti che avrebbero potuto incidere favorevolmente sull’esito.
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
Sono richiamati dagli appellanti in relazione alla sequenza procedimentale e all’ordine di demolizione, ma le relative censure non sono state accolte.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dagli appellanti in relazione al rischio statico della demolizione; il profilo non è stato ritenuto decisivo ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione.
Massime di principio
- Ai fini del condono edilizio, l’ultimazione dell’edificio richiede almeno l’esecuzione del rustico e il completamento della copertura; la mera presenza di strutture portanti, tamponature, infissi o altri elementi non dimostra necessariamente il perfezionamento dell’opera entro il termine previsto dalla legge.
- L’onere di provare che l’opera abusiva sia stata ultimata entro la data utile per il condono grava sul richiedente, poiché questi è normalmente nella migliore condizione per procurarsi la documentazione relativa alla realizzazione dell’abuso.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a fondarlo; le censure contro le ulteriori ragioni diventano prive di interesse, perché non potrebbero comunque determinare l’annullamento dell’atto.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio non può formarsi in assenza dei requisiti sostanziali per la sanatoria né, per gli immobili situati in aree vincolate, in mancanza dell’espresso parere favorevole dell’autorità competente.
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non conduce all’annullamento del diniego quando il ricorrente si limiti a denunciare l’omissione del preavviso senza indicare quali elementi concreti avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione per incidere sull’esito del procedimento.
- L’ingiunzione di demolizione conseguente all’accertata realizzazione di un’opera senza titolo o non condonabile è un atto dovuto e, in linea generale, è adeguatamente motivata mediante l’indicazione dell’abusività dell’intervento; l’eventuale impossibilità materiale del ripristino va valutata in una fase successiva.
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