Sentenza n. 1100/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza n. 183/2025 pubblicata il 19 marzo 2025, pronunciata dal Tribunale civile di Ancona, Sezione Lavoro, resa sul ricorso R.G. n. 9/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Ancona, Sezione Lavoro, n. 183/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’Amministrazione all’assegnazione delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 183/2025, pubblicata il 19 marzo 2025 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nel titolo, condannando il Ministero e le articolazioni territoriali competenti ad assegnarle le relative somme e a rifondere le spese legali. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza o l’azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notifica della sentenza all’Amministrazione i 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione dell’azione. Nel merito, ha accolto la domanda, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
L’azione di ottemperanza consente al giudice di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato, tenendo conto degli eventuali pagamenti già effettuati.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di un titolo di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, se tale decorso precede la proposizione del ricorso.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il codice del processo amministrativo consente di applicare nel giudizio amministrativo la disciplina della distrazione delle spese prevista dall’art. 93 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria dell’Amministrazione, il ricorso è procedibile quando, prima della sua proposizione, sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e non essendo state opposte ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di adempiere integralmente, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, e può fissare un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Se l’inadempimento dell’Amministrazione sussiste al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del relativo giudizio possono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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