Cassazione Penale, Sentenza n. 14562/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione del diritto di difesa e nullità del decreto di applicazione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) n. 72/12.5.2025 emesso dal Tribunale di Roma, per omessa notifica ad uno dei due difensori di fiducia (avv. Domitilla Venturini) sia del decreto di applicazione della misura sia dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello, eccezione dedotta nell'atto di appello dall'altro difensore (avv. Alessia Cristiana Spagnuolo). Si deduce violazione di norme processuali a pena di nullità (artt. 179, 183, 184, 185 c.p.p. e art. 8 D.L.vo n. 159/2011) e vizio di partecipazione/diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'omessa notificazione dell'avviso di udienza in appello all'avv. Domitilla Venturini integra una nullità tale da ledere il diritto di difesa e da rendere invalido il provvedimento impugnato. Ha escluso invece che la mancata comunicazione del decreto di prevenzione al difensore possa comportare la stessa nullità, potendo consentire al difensore soltanto di proporre impugnazione tardiva una volta venuto a conoscenza del provvedimento. Sulla scorta di questi rilievi la Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato (il provvedimento della Corte d'Appello che aveva rigettato l'appello) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per delimitare i motivi ammessi in Cassazione; il ricorso è stato articolato nei limiti di tale disposizione
art. 606 c.p.p.
Base normativa per il motivo di cassazione per violazione di legge (nullità) invocato dal ricorrente
artt. 179, 183, 184, 185 c.p.p.
artt. 179, 183, 184 e 185 c.p.p.
Norme processuali sulla nullità e sulla partecipazione dell'imputato e del difensore; richiamate per sostenere che l'omessa notifica all'avvocato è vizio a pena di nullità
art. 8 D.L.vo n. 159/2011
art. 8 D.L.vo n. 159/2011
Norma del codice delle misure di prevenzione interessata al procedimento di prevenzione; citata nel quadro normativo della vicenda
art. 611 c.p.p.
Norma richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti in Cassazione (procedimento camerale)
d.lgs. 10.10.2022 n. 150
Modifiche normative citate in relazione all'art. 611 c.p.p. e al procedimento in Cassazione
art. 153 c.p.p.
Richiamato nel quadro della comunicazione/ notifica dei provvedimenti: la Corte segnala che, per il pubblico ministero nel procedimento di prevenzione, non è ammessa la comunicazione via PEC e che i termini decorrono dalla comunicazione nelle forme previste da tale articolo
art. 16, commi 4 e 9, lett. c-bis d.l. 12 ottobre 2012 n. 179 (conv. legge 17 dicembre 2012 n. 221)
art. 16, commi 4 e 9, lett. c-bis d.l. 12/10/2012 n. 179, conv. legge 17/12/2012 n. 221
Richiamato per spiegare il divieto di comunicazioni via PEC alla Procura nel procedimento di prevenzione e la rilevanza dell'art. 153 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 5, n. 29668 del 11/06/2024 (Fedele) e Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017
Precedenti citati che distinguono tra mancata notifica dell'avviso di deposito (che rende inoperante la decorrenza del termine per l'impugnazione nei confronti del difensore non avvertito) e la mancata notifica che possa determinare la nullità del provvedimento; la Corte applica tali principi al procedimento di prevenzione
Massime di principio
- La mancata notifica o comunicazione dell'avviso di udienza in appello ad uno dei difensori di fiducia può integrare nullità idonea a ledere il diritto di difesa e a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- La circostanza che l'imputato sia assistito da più difensori non rende automaticamente irrilevante l'omessa comunicazione a uno di essi: il diritto di partecipazione e difesa di ciascun difensore va comunque tutelato.
- La mancata comunicazione del deposito del provvedimento (o del decreto di prevenzione) al difensore, diversamente dall'omessa notifica dell'avviso d'udienza, può spesso comportare soltanto la possibilità per il difensore di proporre un'impugnazione tardiva una volta venuto a conoscenza del provvedimento, e non la nullità automatica del provvedimento medesimo.
- Nei procedimenti di prevenzione occorre particolare attenzione alle forme di comunicazione e notifica (art. 153 c.p.p. e limiti all'uso della PEC per la Procura): la modalità di notifica può rilevare sulla decorrenza dei termini e sulla validità degli atti.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare la nomina dei difensori e sollecitare/esigere la notifica a tutti i difensori nominati; se una notifica manca, va eccepita tempestivamente e può essere chiesto l'annullamento o, quanto meno, la riapertura del procedimento di impugnazione.
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