Sentenza del 28/05/2015 n. 4889 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - INDUTTIVO PURO - Modalità eccezionale - Casi tassativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione afferma che l'accertamento induttivo puro è una modalità eccezionale e non può essere applicata al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla legge. L'Ufficio deve quindi dimostrare la sussistenza di una delle condizioni tassative legittimanti, normalmente mediante gli elementi risultanti dal verbale di constatazione. In mancanza di tali presupposti, l'accertamento induttivo puro è illegittimo e può essere annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'Ufficio non potesse utilizzare liberamente l'accertamento induttivo puro, trattandosi di una modalità eccezionale che consente di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili e di determinare il reddito o il volume d'affari anche mediante presunzioni non necessariamente gravi, precise e concordanti. Tale metodo è ammesso soltanto nei casi tassativi previsti dal combinato disposto degli artt. 39, comma 2, del d.P.R. 600/1973 e 55 del d.P.R. 633/1972, tra cui l'omessa dichiarazione, l'omessa tenuta o conservazione della contabilità risultante da un verbale di constatazione e la presenza di irregolarità formali gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibili le scritture contabili. La tassatività comprende anche gli ulteriori casi previsti dall'art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/1973, come il mancato riscontro agli inviti dell'Ufficio e l'omessa o infedele compilazione degli studi di settore, ove applicabili.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
Disciplina l'accertamento induttivo puro nei confronti dei soggetti passivi delle imposte sui redditi e lo ammette soltanto in presenza di specifiche anomalie, omissioni o inattendibilità della contabilità, comprese le ulteriori ipotesi previste dalle lettere d-bis e d-ter.
Art. 55 d.P.R. 633/1972
Prevede, ai fini IVA, il ricorso all'accertamento induttivo nei casi tassativi di omissione della dichiarazione, mancata tenuta o conservazione della contabilità e gravi irregolarità che rendano inattendibili le scritture.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo puro è uno strumento eccezionale: non può essere utilizzato soltanto perché la contabilità presenta errori o perché l'Ufficio ritiene non congruo il reddito dichiarato.
- L'Amministrazione deve indicare e provare concretamente una delle ipotesi tassative previste dagli artt. 39, comma 2, del d.P.R. 600/1973 e 55 del d.P.R. 633/1972.
- Le irregolarità contabili devono essere gravi, numerose e ripetute, tali da compromettere l'attendibilità complessiva della contabilità; un'anomalia isolata, di regola, non è sufficiente.
- Il verbale di constatazione deve documentare in modo adeguato l'omissione della contabilità o le irregolarità che ne determinano l'inattendibilità.
- Anche il mancato riscontro agli inviti dell'Ufficio o l'omessa o infedele compilazione degli studi di settore possono legittimare il metodo induttivo puro solo se rientrano effettivamente nelle specifiche ipotesi normative e sono motivati nell'atto.
- In una controversia, occorre verificare anzitutto quale metodo di accertamento sia stato applicato, quale presupposto normativo sia stato invocato e se l'Ufficio abbia dimostrato tutti i fatti che rendono legittimo il ricorso al metodo induttivo puro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 mag 2015Sentenza del 28/05/2015 n. 94 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 28 mag 2015Sentenza del 28/05/2015 n. 214 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 28 mag 2015Sentenza del 28/05/2015 n. 495 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 28 mag 2015Sentenza del 28/05/2015 n. 496 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 28 mag 2015Sentenza del 28/05/2015 n. 629 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 28 mag 2015Sentenza del 28/05/2015 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →