Sentenza del 09/02/2015 n. 3082 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Riscossione - contenzioso - impugnazione dell'intimazione di pagamento per vizi del rapporto sottostante non fatti valere in precedenza - possibilità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa alla tassa automobilistica per gli anni 2000-2002, chiedendone l'annullamento e sostenendo l'inesistenza o irregolarità della notificazione, la prescrizione della pretesa e dell'intimazione, l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria competente e la mancata allegazione degli atti prodromici. Ha inoltre contestato la validità degli avvisi di accertamento e della cartella di pagamento sottostante, sebbene quest'ultima fosse stata notificata il 10 maggio 2008 e non fosse stata previamente impugnata.
La decisione
La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la notificazione dell'intimazione effettuata da Equitalia secondo la procedura adottata e ha affermato che l'intimazione di pagamento, pur essendo autonomamente impugnabile, può essere contestata soltanto per vizi propri. Poiché la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata e non era stata impugnata, le contestazioni relative al rapporto tributario sottostante e alla prescrizione avrebbero dovuto essere proposte contro la cartella. Il credito è quindi rimasto consolidato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 546/1992
L'intimazione di pagamento non è espressamente inclusa nell'elencazione degli atti impugnabili.
Secondo la giurisprudenza richiamata, l'elenco non impedisce l'impugnazione autonoma dell'intimazione quando il contribuente deduca vizi propri dell'atto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile esclusivamente per vizi propri.
Quando la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e non impugnata, l'intimazione successiva non può essere utilizzata per rimettere in discussione la validità o l'esistenza del debito tributario sottostante.
Sentenze e ordinanze della Corte di Cassazione sulla notificazione degli atti della riscossione
È legittima la notificazione degli atti della riscossione secondo la procedura adottata da Equitalia.
La notificazione degli atti della riscossione effettuata direttamente dall'agente mediante il servizio postale può essere valida secondo le modalità riconosciute dalla giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Un atto successivo della riscossione, come l'intimazione di pagamento, può essere impugnato autonomamente, ma normalmente soltanto per vizi propri dell'atto o della sua notificazione.
- Le contestazioni relative all'esistenza, all'ammontare, alla prescrizione o alla validità del debito devono essere proposte contro il primo atto con cui la pretesa è stata portata a conoscenza del contribuente, di regola la cartella di pagamento.
- Se la cartella è stata regolarmente notificata e non è stata impugnata nei termini, la pretesa può considerarsi consolidata e non può essere contestata per la prima volta mediante l'impugnazione dell'intimazione.
- La contestazione della notificazione deve essere concreta e riferita a un vizio effettivo: la mera notificazione diretta da parte dell'agente della riscossione o tramite servizio postale non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto.
- In una situazione analoga è quindi essenziale verificare tempestivamente la data e la regolarità della notifica della cartella, distinguendo i vizi della cartella o del debito da quelli propri dell'intimazione successiva.
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