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Sentenza

Sentenza n. 4964/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento n. 10 del 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA di Trento che aveva respinto i motivi aggiunti contro il diniego di approvazione di un piano attuativo nell’ambito di compensazione urbanistica TP1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego comunale di approvazione di un piano attuativo d’iniziativa privata relativo a un ambito di compensazione urbanistica. Il piano era stato presentato da proprietari rappresentanti il 94% degli indici edilizi ammessi, a fronte della soglia del 60% prevista dalla legge provinciale. Il Comune aveva negato l’approvazione rilevando che il piano non avrebbe consentito l’acquisizione gratuita dell’intera area destinata ad attrezzature e servizi multifunzionali, poiché alcuni proprietari non avevano aderito; aveva inoltre escluso la riperimetrazione dell’ambito e l’espropriazione delle aree dei proprietari dissenzienti, evidenziando i relativi costi e ulteriori criticità tecniche del progetto. L’appellante ha sostenuto che, in applicazione degli artt. 51 e 52 della l.p. n. 15 del 2015, il Comune avrebbe dovuto procedere allo stralcio delle aree dei proprietari non aderenti oppure all’esproprio delle medesime, anche perché i proponenti si erano dichiarati disponibili a sostenere i relativi costi. Ha dedotto violazione di legge, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e illegittimo esercizio della discrezionalità amministrativa. Ha inoltre contestato la tesi secondo cui la natura compensativa dell’ambito avrebbe escluso tali strumenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado nella parte impugnata. Ha chiarito che il PRG aveva individuato non un ordinario ambito di piano attuativo, ma un ambito di compensazione urbanistica, disciplinato dall’art. 22.18 delle NTA, finalizzato all’ottenimento gratuito dell’intera area per attrezzature e servizi multifunzionali, mediante il riconoscimento di diritti edificatori in cambio della cessione delle aree. L’art. 51, comma 5, della l.p. n. 15 del 2015 consente ai proprietari rappresentanti almeno il 60% degli indici edilizi di presentare il piano, ma rinvia, per la parte restante, alla disciplina della lottizzazione d’ufficio di cui all’art. 52. Quest’ultima attribuisce al Comune la facoltà, non l’obbligo, di espropriare le aree dei proprietari non aderenti oppure di ridurre l’ambito alle sole aree dei proprietari aderenti, quando ciò sia opportuno e tecnicamente possibile. La scelta tra tali alternative rientra nella discrezionalità amministrativa e può essere sindacata soltanto per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il diniego di espropriare è stato ritenuto coerente con la scelta pianificatoria di perseguire l’acquisizione gratuita delle aree attraverso la compensazione urbanistica, evitando i costi dell’espropriazione; tale valutazione non è divenuta irragionevole per la disponibilità dei privati a sostenere quei costi. Anche la riduzione dell’ambito non era obbligatoria, essendo subordinata dalla legge alla verifica dell’opportunità e della possibilità tecnica. Poiché il piano non assicurava l’acquisizione dell’intera area destinata alle attrezzature multifunzionali, mancava il presupposto dell’operazione compensativa e il Comune legittimamente non lo ha approvato. Il giudice ha inoltre rilevato che il privato non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla pianificazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6, l.p. 4 agosto 2015, n. 15

    il PRG stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica

    La disposizione consente ai Comuni di utilizzare tecniche pianificatorie di perequazione e compensazione urbanistica, disciplinandone criteri e modalità nel PRG.

  • art. 27 l.p. 4 agosto 2015, n. 15

    Il piano regolatore può riconoscere, attraverso la compensazione urbanistica, diritti edificatori nella forma di credito edilizio

    La compensazione urbanistica consente di riconoscere diritti edificatori in cambio dell’acquisizione di aree necessarie a soddisfare interessi pubblici, in alternativa all’espropriazione.

  • art. 22.18 NTA del PRG di Predazzo

    L’ambito di compensazione urbanistica n. 1 perimetrato nel Prg è finalizzato all’ottenimento gratuito di un’area per attrezzature e servizi a vocazione multifunzionale

    La disposizione individua la finalità essenziale dell’ambito TP1: ottenere gratuitamente l’intera area destinata ad attrezzature e servizi, attraverso un piano attuativo d’iniziativa privata.

  • art. 51, comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15

    La richiesta di approvazione dei piani d’iniziativa privata può essere presentata dai proprietari che rappresentano almeno il sessanta per cento degli indici edilizi ammessi dal PRG. Alla parte rimanente di area si applica la disciplina della lottizzazione d’ufficio prevista dall’articolo 52

    La soglia del 60% legittima la presentazione del piano d’iniziativa privata, ma non attribuisce ai proponenti un diritto all’approvazione né impone al Comune di acquisire le aree dei proprietari non aderenti.

  • art. 52, comma 4, l.p. 4 agosto 2015, n. 15

    Il comune ha la facoltà di espropriare le aree dei proprietari che non hanno accettato la lottizzazione. Quando è opportuno e tecnicamente possibile il comune [...] può ridurre l’ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l’hanno accettata

    L’espropriazione e la riduzione dell’ambito costituiscono facoltà discrezionali del Comune, non obblighi; la riduzione è inoltre subordinata all’opportunità e alla possibilità tecnica.

Massime di principio

  • Nell’ambito di una compensazione urbanistica, il piano attuativo d’iniziativa privata è legittimamente approvabile solo se assicura la realizzazione della finalità pubblica individuata dal piano regolatore, compresa l’acquisizione dell’intera area destinata alle opere o attrezzature pubbliche previste come corrispettivo dei diritti edificatori.
  • La possibilità, prevista dalla normativa provinciale, di presentare un piano attuativo d’iniziativa privata con il consenso dei proprietari rappresentanti almeno il 60% degli indici edilizi non attribuisce ai proponenti un diritto all’approvazione del piano né comporta l’obbligo del Comune di acquisire le aree dei proprietari non aderenti.
  • Quando la legge stabilisce che il Comune ha la facoltà di espropriare le aree dei proprietari non aderenti oppure di ridurre l’ambito della lottizzazione alle sole aree dei proprietari aderenti, tali strumenti costituiscono modalità discrezionali di attuazione e non obblighi giuridici dell’amministrazione.
  • La scelta del Comune di non procedere all’espropriazione delle aree non aderenti può essere ritenuta legittima quando sia coerente con la scelta pianificatoria di realizzare una compensazione urbanistica senza sostenere costi espropriativi; la disponibilità dei privati a farsi carico di tali costi non elimina, di per sé, la discrezionalità amministrativa.
  • La scelta di espropriare o di ridurre l’ambito di una lottizzazione è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o del travisamento dei fatti, non potendo il privato sostituirsi all’amministrazione nella valutazione dell’interesse pubblico pianificatorio.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniStandard urbanistici e dotazioni territoriali
RamiUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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