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Legge

L.R. Sardegna 28/2013

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni

Normativa regionaleL.R. Sardegna 28/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 28/2013 proroga da 24 a 36 mesi il termine per presentare le istanze relative agli interventi edilizi previsti dalla l.r. n. 4/2009 e estende a tutte le pratiche già presentate e assentite il termine di 48 mesi per la comunicazione di fine lavori. Interviene anche sulla disciplina dei sottotetti, con efficacia dalla pubblicazione sul BURAS il 10 ottobre 2013.

Proroga dei termini e modifica della disciplina sui sottotetti per gli interventi edilizi ex l.r. Sardegna n. 4/2009

Proroga dei termini e modifiche alla disciplina edilizia regionale

La legge regionale della Sardegna n. 28 del 2013 interviene sulla disciplina straordinaria per il sostegno dell’economia e il rilancio del settore edilizio già introdotta dalla l.r. n. 4/2009 e successive modifiche. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione autonoma della Sardegna e opera come misura di proroga e di coordinamento di termini procedimentali già in corso.

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze

La legge estende il termine previsto dalla l.r. n. 22/2012 per la presentazione delle istanze relative agli interventi agevolati dalla l.r. n. 4/2009.

  • Il termine originario di 24 mesi è sostituito con quello di 36 mesi.
  • La proroga riguarda la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. n. 22/2012.

In sostanza, vengono ampliati i tempi concessi per attivare le pratiche edilizie rientranti nel regime straordinario regionale.

Comunicazione di fine lavori: estensione del termine di 48 mesi

Il testo estende a una platea più ampia il termine più favorevole di 48 mesi per la comunicazione di fine lavori, già previsto dall’articolo 8, comma 2, della l.r. n. 21/2011.

  • Il termine di 48 mesi si applica anche a tutte le richieste di titoli abilitativi già presentate e assentite.
  • L’estensione vale sin dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 4/2009.

La norma consolida quindi un regime temporale più ampio per la conclusione degli interventi edilizi autorizzati nell’ambito della disciplina straordinaria.

Modifica della disciplina sui sottotetti

La legge modifica una delle definizioni/condizioni tecniche relative ai sottotetti, intervenendo sull’articolo 15 della l.r. n. 4/2009, come già modificato dalla l.r. n. 21/2011.

  • La formula “l’altezza media ponderale di” viene sostituita con “un’altezza media ponderale uguale o maggiore a”.

La modifica ha natura tecnica e incide sul requisito minimo di altezza media ponderale richiesto per l’applicazione della disciplina regionale sui sottotetti.

Entrata in vigore e applicabilità temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS, avvenuta il 10 ottobre 2013. Non emergono nel testo ulteriori regimi transitori o termini di efficacia diversi da quelli espressamente prorogati o estesi dalla legge stessa.

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