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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15444/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (intimato)

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione che, in precedenza, aveva dichiarato improcedibile il suo ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato l'appello avverso un'ordinanza resa all'esito di un procedimento sommario instaurato nei suoi confronti e nel quale egli non si era costituito. A sostegno della revocazione ha dedotto, in sintesi, che la declaratoria di improcedibilità fosse viziata da motivazione apparente: la copia della sentenza impugnata sarebbe stata estratta dal fascicolo informatico e, nonostante la mancanza della stampigliatura e della coccardina per un "fallo di sistema", sarebbe comunque un duplicato informatico con attestazione di conformità; in ogni caso, l'attestazione di conformità sarebbe stata poi depositata con l'istanza di opposizione alla decisione ex art. 380-bis c.p.c. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per revocazione perché l'atto non conteneva l'esposizione dei fatti di causa né la necessaria domanda di decisione sull'originario ricorso, limitandosi a riprodurre in modo sommario e poco chiaro le rubriche dei motivi del precedente ricorso per cassazione, senza spiegare né i fatti originari né le ragioni di censura in modo comprensibile e coordinato con il provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il ricorso fosse carente sotto il profilo strutturale e contenutistico, poiché non consentiva la comprensione della questione controversa, non esponeva i fatti rilevanti della causa originaria e non articolava in modo adeguato la domanda rescissoria. Non essendovi difese dell'intimato, non sono state liquidate spese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, precisando che resta ferma la verifica della permanenza delle condizioni per l'eventuale patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La produzione della copia autenticata della sentenza impugnata è richiesta a pena di improcedibilità; non basta una copia non autenticata né la conoscenza aliunde del provvedimento.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Anche il ricorso per revocazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa e consentire la comprensione immediata delle questioni e delle censure, altrimenti è inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La disciplina della definizione accelerata non esonera dall'onere di redigere un ricorso per revocazione autosufficiente e completo.

  • art. 365 c.p.c.

    Il ricorso per revocazione introduce un nuovo giudizio e deve essere redatto con i requisiti propri del ricorso per cassazione, compresa l'esposizione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002

    La verifica della permanenza delle condizioni per il patrocinio a spese dello Stato resta demandata al giudice competente a valutare l'eventuale revoca.

  • art. 388 c.p.c.

    La Corte richiama la trasmissione della sentenza al giudice competente per le conseguenti valutazioni sul patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato solo per descrivere il procedimento sommario originario da cui è scaturita la controversia.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato tra le censure originarie, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

  • art. 171, comma 2, c.p.c.

    Richiamato tra le censure originarie, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato tra le censure originarie, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Richiamato solo come base delle censure del precedente ricorso per cassazione, non scrutinato nel merito nella decisione sulla revocazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione avverso una decisione della Cassazione deve contenere, oltre alla domanda di revocazione, anche una compiuta domanda di decisione sull'originario ricorso, così da consentire sia la fase rescindente sia quella rescissoria.
  • L'esposizione dei fatti di causa è requisito essenziale del ricorso per revocazione: non può essere sostituita dal mero rinvio agli atti del precedente giudizio o dalla riproduzione sommaria delle rubriche dei motivi già proposti.
  • La mancanza di una chiara ricostruzione dei fatti e delle censure impedisce la comprensione della questione controversa e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata non può essere superata dalla mera presenza nel fascicolo di una copia non autenticata o dalla conoscenza del contenuto del provvedimento per aliunde.
  • Nei giudizi definiti con declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, restando separata la verifica delle condizioni soggettive collegate all'eventuale patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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