L.R. Toscana 33/2017
Contributi per l’anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge estende al 2017 i contributi una tantum per le città murate della Toscana già previsti dalla l.r. 46/2016, fissando termini speciali per le procedure e una copertura massima di 900.000 euro a carico del bilancio del Consiglio regionale. Esclude dalla domanda i comuni che abbiano già ottenuto per il 2016 l’intero finanziamento richiesto. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Contributi una tantum 2017 per le città murate della Toscana
Contributi per l’anno 2017 alle città murate della Toscana
La legge regionale Toscana n. 33 del 2017 interviene sulla l.r. 46/2016 per consentire anche nell’anno 2017 la concessione dei contributi una tantum destinati alle città murate della Toscana. La disciplina ha carattere puntuale e transitorio, perché riferita esclusivamente all’esercizio 2017 e a termini procedurali speciali.
Ambito applicativo e finalità
I contributi sono concessi dal Consiglio regionale per le finalità già previste dalla l.r. 46/2016. L’intervento riguarda soltanto i contributi una tantum e si aggiunge alla disciplina originaria, senza introdurre un nuovo regime generale stabile.
Termini speciali per l’anno 2017
Per l’attuazione delle procedure previste dagli articoli 2, 3 e 6 della l.r. 46/2016, per il solo anno 2017 si applicano termini derogatori:
- il termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 2, comma 4, è fissato al 30 settembre 2017;
- il termine previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera c), è fissato al 31 dicembre 2019;
- il termine di cui all’articolo 6, comma 1, è fissato al 31 dicembre 2017;
- il termine di cui all’articolo 6, comma 2, è fissato al 31 gennaio 2020.
Soggetti ammessi ed esclusioni
Non possono presentare domanda i comuni che abbiano già ottenuto l’intero ammontare del finanziamento oggetto della domanda tramite i contributi una tantum previsti dall’articolo 2 della l.r. 46/2016 per l’anno 2016. La norma introduce quindi una preclusione specifica per evitare la duplicazione del sostegno sul medesimo finanziamento.
Copertura finanziaria
La copertura degli oneri derivanti dall’estensione al 2017 è assicurata per l’esercizio 2017 mediante gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 del Consiglio regionale, nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese di investimento”, fino all’importo massimo di 900.000 euro.
Entrata in vigore e rilevanza temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La sua utilità pratica è limitata al finanziamento e alla gestione dei contributi relativi all’anno 2017 e alle successive scadenze procedurali previste dalla modifica, ormai tutte riferite a periodi conclusi.
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