L.R. Toscana 35/2017
Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 59/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 59/2009 introducendo il libero accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale, con regole su guinzaglio, museruola o trasportino, un solo cane per detentore e potere di allontanamento in caso di affollamento o disturbo. Le nuove disposizioni si applicano dal 31 marzo 2018; entro tale data i gestori adeguano le carte dei servizi.
Accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale
Accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale
La legge regionale Toscana interviene sulla l.r. 59/2009 per disciplinare in modo espresso l’accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. L’obiettivo è consentire la presenza degli animali a bordo, introducendo al tempo stesso regole di sicurezza, convivenza e adeguamento dei servizi.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i mezzi di trasporto pubblico locale rientranti nella normativa regionale sul trasporto pubblico locale. La regola generale è il libero accesso degli animali d’affezione a tali mezzi.
Regole di accesso e modalità di conduzione
Per i cani è consentito l’accesso di un solo animale per detentore. Il detentore deve utilizzare:
- guinzaglio e museruola;
- in alternativa alla museruola, il trasportino.
Fanno eccezione i cani destinati all’assistenza delle persone prive di vista. Per gli altri animali d’affezione è previsto l’obbligo di custodia in appositi trasportini.
Obblighi del detentore
Chi conduce l’animale sui mezzi di trasporto pubblico locale deve assicurare che l’animale non sporchi e non arrechi disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura. La responsabilità del rispetto delle condizioni di convivenza e di sicurezza è quindi in capo al detentore.
Allontanamento dell’animale
L’animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, nei seguenti casi:
- notevole affollamento del mezzo;
- disturbo arrecato ai viaggiatori;
- mancato rispetto degli obblighi previsti per il cane, in particolare quelli relativi a guinzaglio, museruola o trasportino.
Prima applicazione e adeguamento dei servizi
Le disposizioni sul libero accesso entrano in vigore il 31 marzo 2018. Entro la stessa data i soggetti gestori devono adeguare le carte dei servizi alle nuove previsioni.
Effetti pratici
L’atto incide sulla disciplina del trasporto pubblico locale in Toscana, introducendo un regime favorevole all’accesso degli animali d’affezione ma subordinato al rispetto di precise condizioni operative e alla valutazione del personale aziendale in situazioni di criticità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 14 lug 2017L.R. Toscana 33/2017
- Legge · 14 lug 2017L.R. Toscana 34/2017
- Legge · 25 lug 2017L.R. Toscana 36/2017
- Legge · 28 lug 2017L.R. Toscana 37/2017
- Legge · 31 lug 2017L.R. Toscana 39/2017
- Legge · 31 lug 2017L.R. Toscana 38/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →