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Legge

L.R. Toscana 37/2017

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014.

Normativa regionaleL.R. Toscana 37/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina toscana sulla caccia, sugli ATC, sulle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, sulle aree per cani e sulle sanzioni, oltre a introdurre manufatti e interventi edilizi per esigenze venatorie nel territorio rurale. Prevede anche nuove regole transitorie per la stagione 2017-2018 e modifiche urbanistiche con adeguamento regolamentare entro 60 giorni.

Disposizioni faunistico-venatorie e manufatti per esigenze venatorie in Toscana

Disposizioni faunistico-venatorie e manufatti per esigenze venatorie in Toscana

La legge regionale Toscana 28 luglio 2017, n. 37 interviene su più fronti della disciplina faunistico-venatoria e urbanistica regionale. Rafforza e chiarisce regole su ATC, gestione venatoria, sanzioni, aree per l’addestramento cani e, soprattutto, introduce una disciplina specifica per manufatti e interventi edilizi destinati a esigenze venatorie.

Ambito di intervento sulla disciplina faunistico-venatoria

La legge modifica la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, che recepisce la normativa statale sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio. Gli interventi incidono su organismi di gestione, esercizio della caccia, limiti alle immissioni di fauna, sanzioni e delimitazione degli ATC della Toscana.

Osservatorio, ATC e organi di gestione

Viene ampliata la possibilità di coinvolgere, nell’ambito dell’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria, anche altri soggetti scientifici pubblici o universitari.

Per i Comitati di gestione degli ATC:

  • il precedente comma 3 dell’articolo 11 ter è abrogato;
  • il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale;
  • il Comitato è validamente costituito con almeno sei componenti.

Per la prima applicazione della disciplina introdotta sulla base della legge regionale n. 84/2016, la documentazione istruttoria relativa alle designazioni è trasmessa al Presidente della Giunta regionale, che nomina nei successivi 15 giorni, salvo ulteriori esigenze istruttorie. La seduta di insediamento dei Comitati nominati in prima applicazione deve tenersi entro 15 giorni dal provvedimento di nomina ed è finalizzata alla nomina del Presidente dell’ATC.

Indice di densità venatoria e zone di rispetto

L’indice di densità venatoria non è più riferito al solo sottoambito, poiché viene soppressa tale specificazione.

Per le zone di rispetto venatorio è introdotta una causa espressa di revoca: esse sono revocate quando, nella gestione, non siano rispettate le disposizioni di legge o le indicazioni contenute nel piano faunistico-venatorio regionale.

Aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie

Per le aziende faunistico-venatorie è previsto un conferimento alla Regione pari al valore del 10% della fauna immessa annualmente e degli ungulati abbattuti nei recinti. La struttura regionale competente stabilisce i parametri di riferimento per quantificare l’equivalente monetario.

È inoltre stabilito che nelle aziende faunistico-venatorie non si può immettere o liberare fauna selvatica dopo il 31 agosto, salvo deroghe autorizzate dalla struttura regionale competente in caso di condizioni climatiche sfavorevoli o epizoozie.

Per le aziende agrituristico-venatorie è previsto un ulteriore conferimento alla Regione, calcolato sul valore dei capi abbattuti:

  • per i galliformi, 10% fino a 2.000 capi e 5% sulla quota eccedente;
  • per gli ungulati e la lepre, 10% fino a 400 capi e 5% sulla quota eccedente.

La disciplina delle aziende agrituristico-venatorie viene integrata anche con il rinvio alle modalità per l’esercizio del prelievo.

Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani

Per le aree addestramento cani con abbattimento il titolare deve conferire alla Regione un importo massimo pari al 10% del valore della fauna immessa annualmente, esclusa la quaglia. Anche qui la struttura regionale competente determina i parametri di riferimento per la quantificazione economica.

Esercizio della caccia e tesserino venatorio

Nel tesserino venatorio deve essere annotata, subito dopo l’abbattimento accertato, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta.

La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata sono riservate a cacciatori abilitati e iscritti in uno specifico registro regionale.

Manufatti e interventi edilizi per esigenze venatorie

La legge introduce l’articolo 34 bis nella l.r. 3/1994, consentendo per le attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale:

  • la realizzazione, nel territorio rurale, di manufatti secondo l’articolo 78 della l.r. 65/2014;
  • la realizzazione di interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo l’articolo 79 della stessa legge.

Guardie venatorie volontarie e commissione d’esame

La disciplina delle guardie venatorie volontarie viene allineata al testo unico di pubblica sicurezza e al d.lgs. n. 112/1998.

L’esame si svolge davanti a una commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale, composta da massimo sei membri. La Giunta regionale deve definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del comma, composizione, articolazione territoriale e regole di funzionamento della commissione, garantendo la presenza paritaria di rappresentanti delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste.

Sanzioni per la beccaccia

È introdotta una specifica sanzione amministrativa per l’abbattimento della beccaccia fuori dai periodi, orari e modalità stabiliti nel calendario venatorio e nel regolamento regionale:

  • da 400 euro a 2.400 euro per ogni capo;
  • in caso di reiterazione, la sanzione è raddoppiata.

Per tale violazione è inoltre prevista la sospensione per un anno del tesserino venatorio; in caso di nuova violazione, la sospensione sale a tre anni. La misura è disposta dalla competente struttura della Giunta regionale.

Nuova delimitazione degli ATC della Toscana

Viene sostituito integralmente l’allegato A della l.r. 3/1994 con la nuova articolazione degli Ambiti territoriali di caccia della Regione Toscana, numerati da 1 a 15 e denominati per area territoriale e comuni compresi. La nuova mappa ridisegna gli ambiti provinciali/interprovinciali della Regione.

Regime transitorio sugli ATC

Per la stagione venatoria 2017-2018 restano salve le iscrizioni agli ATC secondo la precedente articolazione introdotta dalla l.r. 84/2016. Si tratta quindi di una clausola transitoria limitata a quella sola stagione venatoria.

Modifiche sulla prima applicazione degli ATC

La legge interviene anche sulla l.r. 84/2016, precisando che i requisiti di cui all’articolo 8 sono calcolati con riferimento alla data della designazione.

Per concludere i procedimenti di nomina dei Comitati di gestione degli ATC in corso alla data di entrata in vigore del nuovo comma, gli uffici del Consiglio regionale trasmettono la documentazione istruttoria al Presidente della Giunta regionale, che provvede alla nomina entro 15 giorni, salvo ulteriori esigenze istruttorie. La seduta di insediamento dei comitati nominati in prima applicazione deve avvenire entro 15 giorni dal provvedimento di nomina.

Manufatti per attività agricola amatoriale, ricovero animali domestici e esigenze venatorie

La legge modifica la l.r. 65/2014 sul governo del territorio, estendendo la disciplina dei manufatti nel territorio rurale ai manufatti per esigenze venatorie.

Gli annessi per attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e i manufatti per attività venatoria possono essere realizzati nel territorio rurale solo nei casi previsti dagli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica. La realizzazione è soggetta:

  • a SCIA, oppure
  • a permesso di costruire, secondo le previsioni del regolamento di attuazione e delle norme urbanistiche applicabili.

Gli strumenti comunali devono individuare le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi per animali domestici e dei manufatti venatori, per garantire la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, tenendo conto anche della necessità di allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento rifiuti.

Il regolamento di attuazione disciplina le condizioni per la realizzazione degli annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e dei manufatti per l’attività venatoria.

I manufatti realizzati dopo l’entrata in vigore della legge:

  • non possono essere alienati separatamente dal fondo;
  • devono essere rimossi quando cessa l’attività agricola o scade l’iscrizione della squadra nel registro delle squadre di caccia al cinghiale istituito presso ogni ATC.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ove previsti dagli strumenti comunali, sono ammissibili anche per rendere gli edifici idonei alle specifiche esigenze venatorie, senza aumento di volume, con riferimento agli interventi richiamati dalla l.r. 65/2014.

Adeguamento del regolamento di attuazione

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve modificare il regolamento attuativo della l.r. 65/2014 per coordinare la disciplina dei manufatti e delle condizioni di realizzazione con le nuove previsioni normative.

Entrata in vigore e attualità applicativa

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Gran parte delle previsioni ha natura permanente; tuttavia alcune disposizioni transitorie erano limitate alla stagione venatoria 2017-2018 o alla prima applicazione delle nuove regole sugli ATC. Per l’uso pratico attuale, le parti di maggiore rilievo sono quelle che hanno stabilmente modificato le leggi regionali 3/1994 e 65/2014, mentre la transitoria di stagione è ormai esaurita.

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