Sentenza n. 15477/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento (i) del provvedimento di non ammissione alla prova orale del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prot. n. 24030 del 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale – Concorsi ed esami – n. 89 del 9 novembre 2021 - provvedimento di non ammissione reso noto il 23 giugno 2023 con la pubblicazione sul sito dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali dell'elenco degli ammessi alle prove orali di detto concorso; (ii) del provvedimento di approvazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso e del relativo elenco, pubblicato sul sito il 23 giugno 2023; (iii) dei calendari delle prove orali e dei relativi provvedimenti di adozione, nonché degli avvisi, pubblicati sul sito il 28 luglio e il 25 agosto 2023; (iv) delle FAQ aggiornate al 25 agosto 2023, pubblicate in pari data sul sito, con particolare riferimento al chiarimento che esclude la possibilità per i candidati di usare i codici non commentati nello svolgimento delle prove scritte e della relativa decisione della Commissione esaminatrice; (v) delle istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte; (vi) dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice sugli elaborati dei ricorrenti e relativo verbale; (vii) delle operazioni riguardanti sia l'abbinamento tra loro delle due prove svolte da ciascun ricorrente, che l'abbinamento delle prove con i singoli ricorrenti e relativi – non conosciuti – verbali; (viii) del comunicato delle operazioni di abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati, pubblicato sul sito il 16 giugno 2023; (ix) della non conosciuta decisione algoritmica che ha generato il software di gestione del concorso; (x) del provvedimento di validazione dei quesiti sottoposti nelle prove scritte e degli stessi quesiti; (xi) dei criteri di valutazione delle prove scritte, pubblicati sul sito il 21 novembre 2022; (xii) del piano operativo per la gestione dello svolgimento del concorso, pubblicato sul sito l'11 novembre 2022; (xiii) di ogni altro atto, presupposto e conseguente e che con gli stessi possa avere attinenza; E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a sostenere la prova orale del concorso per cui è ricorso e, conseguentemente, per la condanna dell'Amministrazione resistente a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione dei ricorrenti alla prova orale del concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione per segretari comunali e provinciali, insieme agli atti della procedura selettiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la loro non ammissione alla prova orale, resa nota il 23 giugno 2023, e una serie di atti della procedura, inclusi gli esiti e i criteri di valutazione delle prove scritte, le istruzioni sull'uso dei codici, le operazioni di abbinamento degli elaborati, i quesiti e la gestione informatica del concorso. Avevano inoltre chiesto l'accertamento del diritto a sostenere la prova orale e la conseguente ammissione al prosieguo della selezione. Prima della decisione, tuttavia, hanno comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio e chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la procedura concorsuale. Ha rilevato che il processo amministrativo, in applicazione del principio della domanda, resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non può pronunciarsi nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati”
Il ricorso è improcedibile quando, prima della decisione nel merito, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.
Massime di principio
- Il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha attivato; se questa, prima della decisione nel merito, dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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