Sentenza del 03/02/2017 n. 2902 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sostenendo la violazione della disciplina sul condono previsto dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002. Secondo l'Amministrazione, questa forma di sanatoria richiedeva il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto; pertanto, il tardivo versamento della seconda rata avrebbe dovuto determinare l'inefficacia del condono, anche se la prima rata era stata pagata regolarmente. Il contribuente aveva invece versato la seconda rata il 15 aprile 2005, oltre il termine originario del 16 aprile 2004, ma entro il termine prorogato del 18 aprile 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, correggendone parzialmente la motivazione, l'efficacia del condono. La Corte ha ribadito che, per il condono ex art. 12 della legge n. 289 del 2002, il pagamento integrale è normalmente necessario e il ritardo nelle rate successive alla prima può rendere inefficace la sanatoria. Tuttavia, nel caso concreto, il versamento del 15 aprile 2005 doveva considerarsi tempestivo perché effettuato entro il termine prorogato al 18 aprile 2005. La proroga doveva applicarsi anche a chi aveva già versato la prima rata prima del 25 giugno 2003, poiché per 'versamenti utili' dovevano intendersi quelli immediatamente estintivi dell'obbligo, ossia i pagamenti in unica soluzione. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, poiché i resistenti non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12
Disciplina la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli mediante il pagamento di una quota delle somme iscritte a ruolo e delle spese di riscossione. La sanatoria ha natura clemenziale e, in linea generale, richiede l'integrale pagamento dell'importo dovuto.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Prevedono diverse forme di condono, ritenute di natura premiale, alle quali non si applicano automaticamente i rigorosi principi elaborati per il condono ex art. 12.
Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 212
Ha previsto un differimento dei termini per alcuni adempimenti connessi ai condoni. Il riferimento ai contribuenti che non avevano effettuato versamenti utili deve essere interpretato in modo da non escludere chi aveva pagato la prima rata ma non aveva ancora estinto integralmente l'obbligo.
Decreto ministeriale 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lettera g)
Ha prorogato dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005 il termine per il pagamento della seconda rata del condono. La proroga si applica anche a chi aveva versato la prima rata anteriormente al 25 giugno 2003, purché il pagamento precedente non fosse un versamento immediatamente estintivo dell'intero obbligo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; tale censura è stata ritenuta infondata.
Codice di procedura civile, art. 348, comma 4
Consente alla Corte di cassazione di mantenere fermo il dispositivo della decisione impugnata correggendone la motivazione quando il risultato decisorio è conforme al diritto.
Massime di principio
- Per le sanatorie fiscali che richiedono il pagamento integrale, il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima normalmente comporta l'inefficacia del condono, salvo che una specifica norma abbia prorogato il termine.
- Quando intervengono proroghe o riaperture dei termini, occorre verificare non solo la lettera della disposizione, ma anche la sua applicazione temporale e la nozione di 'versamento utile'. Un pagamento parziale non equivale necessariamente all'estinzione dell'obbligo.
- Le norme sulle proroghe devono essere interpretate in modo coerente e non discriminatorio: non dovrebbe risultare penalizzato chi ha pagato la prima rata prima rispetto a chi l'ha pagata dopo, se entrambi si trovano nella medesima situazione sostanziale di mancato pagamento integrale.
- In presenza di termini modificati da atti normativi successivi, il contribuente può fare affidamento sul termine prorogato se il pagamento è effettuato entro la nuova scadenza e se rientra nell'ambito soggettivo e oggettivo della proroga.
- La natura della specifica forma di condono è determinante: i principi applicabili a una sanatoria ex art. 12 della legge n. 289 del 2002 non possono essere automaticamente estesi alle diverse fattispecie disciplinate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della medesima legge.
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