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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 247 del 08/06/2023

Provvedimento dell'8 giugno 2023

Garante Privacy247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accolto il reclamo dei familiari di un minore deceduto contro L’Editoriale Nazionale S.r.l. per la pubblicazione, su carta e online, di articoli contenenti dati identificativi del bambino, informazioni sulla presunta malattia, nonché dati dei familiari. L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione ed essenzialità dell’informazione, oltre che delle regole deontologiche giornalistiche e della Carta di Treviso. È stato disposto il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati e irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

L’Editoriale Nazionale S.r.l. sanzionata per la pubblicazione sul quotidiano La Nazione di articoli con dati eccedenti su un minore deceduto e sui familiari

L’Editoriale Nazionale S.r.l. - pubblicazione di articoli su minore deceduto e familiari

Il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto il reclamo proposto dai familiari di un minore deceduto nei confronti di L’Editoriale Nazionale S.r.l., editrice della testata La Nazione. Il caso riguarda la pubblicazione, su edizione cartacea, locandine e sito web, di due articoli dedicati al decesso del bambino, con diffusione di dati identificativi e di ulteriori informazioni ritenute eccedenti.

Origine del reclamo e oggetto della contestazione

I reclamanti hanno segnalato che gli articoli, pubblicati il 7 novembre 2021, riportavano non solo la notizia del decesso del figlio, ma anche elementi ulteriori quali:

  • la presunta malattia del minore;
  • la data di nascita desumibile dal riferimento al compleanno;
  • il nome, cognome ed età della sorellina;
  • i nomi dei genitori;
  • il luogo di residenza e le occupazioni dei genitori.

I reclamanti hanno chiesto il divieto di ulteriore diffusione dei contenuti, la rimozione degli URL e ogni misura idonea a impedire l’indicizzazione.

Difese dell’editore

La società ha sostenuto che la vicenda fosse già nota alla comunità locale e che la trattazione giornalistica fosse stata effettuata con particolare delicatezza. Ha affermato che le informazioni erano state raccolte anche tramite una zia del bambino e che il funerale si era svolto in forma pubblica. Nel corso del procedimento ha inoltre dichiarato di aver rimosso gli URL segnalati.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato:

  • l’art. 5, par. 1, lett. a), c) e d) GDPR, sui principi di liceità, minimizzazione ed esattezza;
  • l’art. 9 GDPR, per i dati relativi alla salute;
  • l’art. 85 GDPR e gli artt. 136-139 del Codice privacy, per i trattamenti a fini giornalistici;
  • l’art. 2-quater del Codice, che rende vincolanti le Regole deontologiche;
  • l’art. 137, commi 1 e 3, del Codice e gli artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche, sul principio di essenzialità dell’informazione;
  • l’art. 7 delle Regole deontologiche e la Carta di Treviso, in materia di tutela dei minori;
  • l’art. 10 delle Regole deontologiche, sui dati relativi a malattie gravi o terminali.

Per i dati del de cuius, è stato richiamato anche l’art. 2-terdecies del Codice.

Valutazioni del Garante

L’Autorità ha ritenuto che il trattamento fosse illecito, in quanto la diffusione delle generalità del minore deceduto e della presunta malattia non poteva considerarsi essenziale rispetto all’interesse pubblico della notizia. Il Garante ha sottolineato che la tutela della dignità della persona malata e deceduta si rafforza ulteriormente quando il soggetto è un minore, richiedendo un bilanciamento particolarmente rigoroso tra cronaca e diritti fondamentali.

È stata inoltre ritenuta eccedente e non pertinente la diffusione:

  • del nome e dell’età della sorellina minore;
  • dei nomi e delle professioni dei genitori.

Il Garante ha richiamato espressamente il principio per cui, nei casi di minori deceduti per malattia, va evitata la diffusione di generalità, immagini e altri elementi identificativi, salvo consenso degli aventi diritto.

Divieto di ulteriore trattamento

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha disposto nei confronti della società il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati oggetto del procedimento, anche online e nell’archivio storico, fatta salva la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 euro, considerato come massimo edittale applicabile l’importo di 20 milioni di euro. Nella quantificazione sono stati considerati, tra gli altri, i seguenti elementi ex art. 83, par. 2, GDPR:

  • gravità della lesione della dignità e riservatezza;
  • numero dei soggetti coinvolti;
  • natura dei dati, inclusi quelli relativi alla salute;
  • finalità giornalistiche perseguite;
  • intento dichiarato di cronaca e partecipazione al lutto;
  • rimozione degli URL durante il procedimento;
  • assenza di precedenti analoghi;
  • condizioni economiche della società.

Ulteriori determinazioni

Il Garante ha disposto:

  • la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale, quale sanzione accessoria;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

È stata inoltre richiamata la possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice e la facoltà di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazioni

Il procedimento trae origine da un reclamo proposto dai genitori di un minore deceduto, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla sorella minore, nonché a tutela del de cuius. I reclamanti contestavano la pubblicazione, il 7 novembre 2021, di due articoli sul quotidiano La Nazione e sul sito web della testata, chiedendone la cessazione della diffusione, la rimozione degli URL e la limitazione dell’indicizzazione. Gli articoli riportavano il decesso del bambino e, secondo i reclamanti, anche informazioni indebite sulla sua presunta malattia, sulla data di nascita, sulla sorellina, sui genitori, sul luogo di residenza e sulle occupazioni dei genitori.

Difese dell’editore

L’Editoriale Nazionale S.r.l. ha sostenuto che la notizia fosse già di dominio pubblico nella comunità locale e di forte interesse per il quartiere e la parrocchia. Ha affermato che le informazioni erano state raccolte anche da una zia del bambino e che la trattazione era avvenuta con delicatezza, nel rispetto del diritto di cronaca. L’editore ha inoltre richiamato il carattere pubblico del funerale e ha comunicato, nel corso del procedimento, la rimozione degli URL segnalati.

Valutazione del Garante sulle violazioni

L’Autorità ha ritenuto che gli articoli, pur essendo stati deindicizzati, fossero stati pubblicati in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), c) e d), l’art. 9 e l’art. 85 GDPR, nonché con l’art. 137 del Codice e con gli artt. 5, 6, 7 e 10 delle Regole deontologiche e la Carta di Treviso. In particolare, è stata considerata eccedente la diffusione delle generalità del minore deceduto, della presunta malattia, del nome e dell’età della sorellina e dei nomi e professioni dei genitori. Il Garante ha ritenuto che, trattandosi di un bambino di cinque anni, la tutela della dignità e della memoria imponesse un’applicazione particolarmente rigorosa del criterio di essenzialità dell’informazione.

Misure adottate e sanzione

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha disposto il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati oggetto del procedimento, anche online e nell’archivio storico, salvo la mera conservazione per eventuale uso in sede giudiziaria. Ha inoltre irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 euro, pari allo 0,15% del massimo edittale considerato di 20 milioni di euro, tenendo conto di aggravanti e attenuanti ex art. 83, par. 2, GDPR. È stata disposta anche la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

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