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Circolare

Circolare numero 84 del 20-5-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, ai fini dell’art. 44, comma 3, del D.L. n. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003, per "strutture territoriali" dell’INPS devono intendersi le Direzioni Provinciali e Subprovinciali e tutte le Agenzie dell’Istituto. Di conseguenza, gli atti introduttivi del giudizio, gli atti di precetto e quelli di pignoramento e sequestro devono essere notificati presso la struttura competente per territorio in base alla residenza del cittadino, anche se l’Agenzia è ubicata in una sede di Tribunale o di Sezione di Tribunale. La circolare richiama inoltre l’esigenza di trasmettere tempestivamente gli atti agli uffici legali competenti con relazione illustrativa e documentazione completa, e integra la precedente circolare n. 31/2004.

Articolo 44 del D.L. n. 269/2003: individuazione delle strutture territoriali INPS

Articolo 44 del D.L. n. 269/2003: individuazione delle strutture territoriali INPS

La circolare interviene per chiarire, in modo definitivo e operativo, il significato di "strutture territoriali" richiamato dall’art. 44, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il chiarimento è reso anche alla luce dei rilievi provenienti dagli uffici dell’Amministrazione giudiziaria e mira a garantire criteri certi di competenza territoriale per la notificazione degli atti giudiziari nei confronti dell’INPS.

Ambito di applicazione e definizione delle strutture territoriali

Ai fini della norma in esame, per "strutture territoriali" devono intendersi esclusivamente:

  • le Direzioni Provinciali;
  • le Direzioni Subprovinciali;
  • tutte le Agenzie dell’Istituto.

Su tali strutture devono essere notificati, a pena di nullità, gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e gli atti di pignoramento e sequestro.

Regola di notifica in base alla residenza

La circolare stabilisce che il cittadino deve notificare l’atto presso la Direzione Provinciale o Subprovinciale, oppure presso l’Agenzia, competente per il territorio in cui risiede. Tale regola opera anche se l’Agenzia è situata in un luogo che coincide con la sede di un Tribunale o di una Sezione di Tribunale, circostanza che non rileva ai fini della competenza territoriale.

Finalità del chiarimento

L’individuazione puntuale delle strutture territoriali è giustificata da esigenze di certezza e di obiettività dei criteri di competenza. La soluzione adottata consente:

  • alla magistratura, di individuare con immediatezza il luogo di notifica competente;
  • ai rappresentanti legali degli assicurati e agli enti di patronato, di disporre di elementi certi e facilmente reperibili;
  • agli assicurati, di accedere più agevolmente ai diversi adempimenti presso la stessa struttura.

Conseguenze pratiche per l’assicurato

La circolare sottolinea il vantaggio organizzativo derivante dalla concentrazione delle attività presso la medesima struttura territoriale, che permette all’assicurato di:

  • presentare la domanda amministrativa;
  • inoltrare, se necessario, il ricorso amministrativo;
  • notificare il ricorso giudiziario.

Adempimenti delle Direzioni Regionali

Per rendere operativa la disciplina, ciascuna Direzione Regionale deve comunicare ufficialmente ai Presidenti delle Corti d’Appello e dei Tribunali l’elenco delle Direzioni Provinciali e Subprovinciali, nonché di tutte le Agenzie, con le rispettive competenze territoriali.

Gestione degli atti giudiziari ricevuti dalle strutture territoriali

Le strutture territoriali che ricevono la notifica degli atti giudiziari devono trasmetterli con urgenza agli uffici legali competenti, corredandoli di:

  • idonea relazione illustrativa della fattispecie;
  • tutta la documentazione in loro possesso.

Tale obbligo viene ricondotto alla disciplina del rito del lavoro, che impone, a pena di decadenza, la produzione della documentazione indispensabile entro termini perentori. La circolare richiama espressamente la circolare n. 119 del 26 maggio 1988 e segnala che la sua osservanza è stata più volte raccomandata dalla Direzione Generale.

Coordinamento con la precedente circolare n. 31/2004

Il documento conclude precisando che la presente circolare integra la precedente circolare n. 31 del 17 febbraio 2004, che trattava lo stesso argomento.

Punti principali

Definizione di "strutture territoriali"

La circolare precisa che, ai sensi dell’art. 44, comma 3, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, le "strutture territoriali" presso cui notificare gli atti sono le Direzioni Provinciali e Subprovinciali e tutte le Agenzie dell’Istituto.

Notifica degli atti giudiziari

Devono essere notificati presso tali strutture gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e gli atti di pignoramento e sequestro, a pena di nullità. Il cittadino deve quindi notificare l’atto presso la Direzione o l’Agenzia competente in base al luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che la sede coincida o meno con un ufficio giudiziario.

Ragioni del chiarimento interpretativo

L’indicazione risponde a esigenze di certezza e di obiettività dei criteri di competenza territoriale. Inoltre agevola la magistratura, i difensori degli assicurati e gli enti di patronato, che possono così individuare con facilità il luogo corretto di notificazione ed evitare la nullità dell’atto.

Ricadute operative per l’assicurato

La circolare evidenzia che la medesima struttura territoriale consente all’assicurato di presentare la domanda amministrativa, proporre eventualmente ricorso amministrativo e notificare il ricorso giudiziario, semplificando i rapporti con l’Istituto.

Comunicazioni delle Direzioni Regionali

Ciascuna Direzione Regionale deve comunicare ufficialmente ai Presidenti delle Corti d’Appello e dei Tribunali l’elenco delle Direzioni Provinciali e Subprovinciali e di tutte le Agenzie, con le rispettive competenze territoriali.

Trasmissione degli atti agli uffici legali

Le strutture territoriali che ricevono la notifica degli atti giudiziari devono trasmetterli agli uffici legali competenti con una relazione illustrativa della fattispecie e con tutta la documentazione in loro possesso, in conformità alla circolare n. 119 del 26 maggio 1988 e alle regole del rito del lavoro sui termini perentori e sulla produzione della documentazione necessaria.

Rapporto con la circolare precedente

La circolare integra la precedente n. 31 del 17 febbraio 2004, anch’essa dedicata allo stesso oggetto.

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