Sentenza del 13/10/2015 n. 8025 - Comm. Trib. Prov. Milano
Società di comodo - Istanza disapplicazione - Diniego - Impugnabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che il diniego dell’Agenzia delle Entrate è un atto impugnabile. Pertanto, il contribuente può contestarlo davanti al giudice tributario senza dover necessariamente attendere l’emissione di un successivo avviso di accertamento. Il provvedimento, incidendo direttamente sulla posizione fiscale del contribuente e impedendo l’accesso alla disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, produce effetti lesivi immediati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’impugnabilità del provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha negato la disapplicazione della disciplina prevista per le società non operative, richiesta ai sensi dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973. Il punto centrale era stabilire se tale diniego costituisse un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
Norme richiamate
Art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973
La norma consentiva al contribuente di chiedere la disapplicazione di disposizioni antielusive, comprese quelle relative alle società di comodo, quando ricorrevano situazioni oggettive che impedivano il conseguimento dei ricavi o dei redditi presunti.
Disciplina delle società di comodo
Il diniego della disapplicazione incide direttamente sulla determinazione del reddito e sulla posizione tributaria della società; per questo è considerato lesivo e autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile quando produce un effetto diretto e immediato sulla posizione fiscale del contribuente, anche se non costituisce formalmente un avviso di accertamento.
- Il diniego di un’istanza finalizzata a ottenere un trattamento fiscale più favorevole può essere contestato quando impedisce concretamente al contribuente di evitare l’applicazione di una disciplina tributaria sfavorevole.
- In presenza di un diniego di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, il contribuente può proporre ricorso immediato davanti al giudice tributario, senza dover attendere un successivo atto impositivo.
- La tutela giudiziale non dipende esclusivamente dall’elenco formale degli atti impugnabili, ma anche dall’effettiva idoneità dell’atto a incidere sulla situazione giuridica e fiscale del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 ott 2015Sentenza del 13/10/2015 n. 513 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 13 ott 2015Sentenza del 13/10/2015 n. 515 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 13 ott 2015Sentenza del 13/10/2015 n. 520 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 13 ott 2015Sentenza del 13/10/2015 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 13 ott 2015Sentenza del 13/10/2015 n. 711 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 13 ott 2015Sentenza del 13/10/2015 n. 712 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →