Sentenza n. 1007/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca cumulativo dei nullaosta rilasciati e archiviazione cumulativa delle istanze presentate dal sig. Giacinto Bianchi presso la Prefettura di Latina, emesso in data 26 luglio 2024 e notificato al predetto Bianchi Giacinto in data 9 agosto 2024, con riferimento al nulla osta rilasciato al ricorrente ISMAIL Ahmed Abdelkhalek Ali in data 22 ottobre 2022; nonché - come atto connesso e presupposto – dell’atto di avvio procedimento di revoca del 5 agosto 2024, notificato al ricorrente in data 9 agosto 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 22 ottobre 2022, disposta il 26 luglio 2024 per insufficienza dei redditi del datore di lavoro, e presupposto avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta ottenuto nell’ambito della procedura di ingresso per lavoro subordinato prevista dal decreto flussi 2022. Ha dedotto la violazione dell’art. 42 del d.l. 73/2022 e degli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere, contestando la legittimità della revoca per insufficienza reddituale del datore di lavoro. Ha inoltre lamentato violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione. Ha infine evidenziato che, nel frattempo, aveva sottoscritto un contratto di lavoro con un diverso datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito il ricorso. Ha ritenuto che la revoca del nulla osta possa conseguire anche alla mancanza dei requisiti economico-finanziari del datore di lavoro, e non soltanto alle specifiche cause ostative menzionate dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998. Nel caso concreto, l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva accertato la mancanza ab origine della capacità patrimoniale e dell’equilibrio economico-finanziario della società, che aveva presentato 188 istanze e non aveva prodotto reddito nel 2021; il requisito reddituale è stato considerato necessario a dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro. La revoca è stata quindi qualificata come esercizio vincolato del potere previsto dall’art. 42, comma 2, secondo periodo, del d.l. 73/2022, senza spazio per discrezionalità amministrativa. La circostanza della successiva sottoscrizione di un contratto con un altro datore di lavoro non ha condotto all’annullamento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, "il provvedimento impugnato assume natura di c.d. revoca sanzionatoria e costituisce, perciò, manifestazione di un potere vincolato di controllo dei requisiti in conformità all'art. 42 comma 2, secondo periodo, D.L. n. 73/2022 (...), in base al quale, al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli arti. 22 e 24 D.lgs. n. 286/1998, consegue la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso" (ex multis, TAR Sicilia - Catania, sez. IV, sent. n. 584 del 2025).
Accertata la mancanza dei requisiti prescritti per l’ingresso del lavoratore straniero, la revoca del nulla osta costituisce esercizio vincolato del potere previsto dall’art. 42, comma 2, secondo periodo.
artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998
la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate nei predetti artt. 22 e 24 (reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale), ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l'ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro
Le ipotesi che consentono la revoca non si esauriscono nelle specifiche situazioni impeditive menzionate dagli artt. 22 e 24, ma comprendono la mancanza di ogni requisito normativamente prescritto per l’ingresso, inclusa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta per lavoro subordinato può essere disposta quando emerga la mancanza di un requisito prescritto per l’ingresso del lavoratore straniero, anche se il requisito non coincide con una delle specifiche situazioni impeditive elencate dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998.
- La capacità economico-finanziaria del datore di lavoro è un presupposto necessario per il rilascio del nulla osta, poiché serve a dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro; il suo difetto legittima la revoca.
- Quando sia accertata la mancanza ab origine dei requisiti di ingresso, la revoca del nulla osta prevista dall’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022 costituisce esercizio vincolato del potere amministrativo, senza residui margini di discrezionalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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