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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7877/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza che ha respinto il loro appello avverso la revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva. Denunciano: 1) che la procedura sarebbe estinta per inattività poiché il creditore procedente aveva depositato, il 27/11/2015, un'istanza di prosecuzione durante il periodo di sospensione concordata fino al 30/11/2015, con violazione dell'art. 626 c.p.c.; 2) l'inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione per essere stato depositato in formato cartaceo e non telematico, contravvenendo all'obbligo di cui all'art. 16‑bis d.l. n. 179/2012; 3) questioni connesse alla natura e al contenuto del reclamo e alla sua eventuale ultraspetizione rispetto alle censure proposte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Principali pronunce: 1) il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. ha natura cognitiva e introduce un nuovo rapporto parti‑giudice deciso dal collegio; perciò non è un atto "endoprocessuale" soggetto all'obbligo assoluto di deposito telematico previsto dall'art. 16‑bis, comma 1, d.l. 179/2012, e il deposito cartaceo nel caso di specie è stato ritenuto valido; 2) l'istanza di prosecuzione depositata il 27/11/2015 non è stata ritenuta inefficace per essersi collocata prima della scadenza della sospensione: l'art. 624‑bis consente che l'ordinanza di sospensione sia revocata in qualsiasi momento e il termine di 10 giorni previsto dal comma 2 è un termine ad quem, non un dies a quo che impedisca la proposizione anticipata dell'istanza; 3) la Corte d'appello ha correttamente valutato anche gli ulteriori profili di merito. Spese compensate; dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 16‑bis, decreto‑legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con mod.)

    «... il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche ... Nei processi esecutivi ... la disposizione ... si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione ...»

    La Corte distingue tra atti endoprocessuali (successivi al primo contatto formale parti‑giudice) soggetti all'obbligo telematico e atti che introducono un nuovo rapporto parti‑giudice; il reclamo ex art.630, comma 3, c.p.c. rientra in quest'ultima categoria e non è soggetto all'obbligo assoluto di deposito telematico

  • art. 624‑bis c.p.c.

    La sospensione disposta sull'accordo delle parti è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un creditore; il termine di 10 giorni previsto per la domanda di riassunzione è un termine ad quem perentorio, ma non impedisce la proposizione dell'istanza prima della scadenza della sospensione

  • art. 626 c.p.c.

    Stabilisce che durante la sospensione non possono essere compiuti atti esecutivi; la Corte tuttavia rileva che la disciplina di cui a art. 624‑bis consente la richiesta di prosecuzione/riattivazione anche anteriormente alla scadenza concordata

  • art. 630 c.p.c.

    Regola l'ordinanza di estinzione e il relativo reclamo al collegio (comma 3); la Corte ne riconosce la natura cognitiva del reclamo, con instaurazione di un nuovo procedimento deciso con sentenza

  • art. 178 c.p.c.

    Rinvio formale alla forma del reclamo; la Corte evidenzia difetti di coordinamento normativo con l'art. 630, ma utilizza i commi 4 e 5 richiamati per regolare modalità e comunicazioni del reclamo

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. ha natura cognitiva e introduce un nuovo rapporto parti‑giudice; pertanto non rientra nell'ambito degli "atti endoprocessuali" obbligatoriamente telematici ai sensi dell'art. 16‑bis e può essere depositato anche in forma cartacea salvo rischi specifici o diverse prescrizioni locali.
  • La sospensione dell'esecuzione disposta sull'accordo delle parti (art. 624‑bis) è revocabile e il termine di 10 giorni per l'istanza di riassunzione va inteso come termine ad quem per la proposizione dell'istanza: il creditore può proporre istanza di prosecuzione anche prima della scadenza della sospensione.
  • La distinzione pratica da operare è tra atti che instaurano un nuovo procedimento (attuano un "primo contatto" formale col nuovo giudice/collegio) e atti che sono successivi in un processo già instaurato: l'obbligo telematico riguarda soprattutto quest'ultimi quando le parti risultano "precedentemente costituite".
  • Il deposito cartaceo di un atto che sarebbe telematico può in alcuni casi essere sanato se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo e non vi è espressa inammissibilità; tuttavia, per ridurre rischi processuali, è consigliabile utilizzare il deposito telematico quando previsto.
  • In presenza di questioni nuove o di massima rilevanza giuridica (es. qualificazione degli atti ai fini del deposito telematico), i giudici della legittimità possono compensare le spese o assumere valutazioni di cautela: nelle controversie similari è prudente valutare tempestivamente la forma di deposito e prospettare eventuali rimedi alternativi.

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