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Sentenza

Sentenza n. 1463/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione, adottato per reiterazione di violazioni dell’art. 65 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Venezia ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione, da eseguirsi dopo la riapertura stagionale, qualificando i fatti come seconda violazione dell’art. 65 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana nel triennio. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 8-bis della legge n. 689/1981, sostenendo che non vi fosse reiterazione perché il precedente verbale di accertamento non costituiva un provvedimento esecutivo o definitivo. In via subordinata, ha contestato la legittimità della disciplina regolamentare comunale, ove interpretata nel senso di consentire la sospensione senza un previo accertamento definitivo. Ha inoltre negato la sussistenza delle violazioni, sostenendo che i fatti si fossero verificati in orari non vietati, che non fosse stato dimostrato un concreto disturbo alla quiete pubblica e che la struttura del locale escludesse l’applicabilità della norma. Infine, ha dedotto difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà dell’azione amministrativa, richiamando il successivo rilascio di una licenza ex art. 80 TULPS per attività rumorose nel medesimo sito. La società ha proposto anche domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto alla reiterazione, ha ritenuto applicabile la disciplina speciale contenuta nel regolamento comunale, autonoma rispetto alla disciplina generale dell’art. 8-bis della legge n. 689/1981. Secondo il Collegio, per applicare la sospensione è sufficiente la reiterazione oggettiva della violazione regolamentare nel periodo previsto, senza necessità che il precedente accertamento sia divenuto definitivo e senza pregiudizialità tra il giudizio eventualmente proposto contro il verbale e il procedimento per la sospensione. Ha quindi escluso l’illegittimità dell’art. 65 del regolamento nella parte in cui consente di considerare la reiterazione anche in assenza di un provvedimento definitivo. Le censure relative ai fatti sono state respinte perché i verbali della Polizia Locale, in quanto atti pubblici, fanno fede privilegiata sui fatti attestati dai pubblici ufficiali, salva la proposizione vittoriosa della querela di falso; nel caso concreto tale contestazione non risultava proposta. Il TAR ha inoltre ritenuto che la disciplina regolamentare vietasse determinate modalità di utilizzo degli impianti sonori in funzione preventiva, sicché non era necessario dimostrare un concreto disturbo alla quiete pubblica: erano sufficienti l’accertamento della condotta vietata, concernente anche l’installazione o l’uso di diffusori sonori all’esterno e la protrazione dell’attività in orari non consentiti. La natura di tensostruttura aperta e la collocazione del locale non escludevano l’applicazione della norma, ma favorivano la diffusione esterna delle emissioni sonore. È stata infine respinta la censura di contraddittorietà, poiché la licenza ex art. 80 TULPS era successiva al provvedimento impugnato, riguardava una diversa attività e non poteva incidere sulla legittimità originaria dell’atto né sanare violazioni già accertate. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 8-bis l. 689/1981

    La disciplina generale sulla reiterazione delle violazioni amministrative non trova applicazione prevalente quando una normativa speciale comunale disciplina autonomamente i presupposti della sospensione dell’attività.

  • art. 65 Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia

    Configura la reiterazione della violazione nel periodo considerato quale presupposto autonomo della sospensione dell’attività, senza richiedere la definitività del precedente accertamento.

  • art. 80 TULPS

    Il successivo rilascio della licenza, relativa a una diversa attività, non incide sulla legittimità del precedente provvedimento di sospensione e non sana violazioni già accertate.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale, contenuta in un regolamento comunale, configura autonomamente la reiterazione quale presupposto di una misura amministrativa accessoria, la sua applicazione non richiede necessariamente la definitività del precedente accertamento, salvo diversa previsione normativa.
  • Il procedimento diretto all’adozione della sospensione amministrativa dell’attività e quello relativo all’accertamento delle singole violazioni sono autonomi: la pendenza o la mancata definitività dell’impugnazione del verbale non determina, di per sé, una pregiudizialità impeditiva della sospensione.
  • Se la disciplina regolamentare vieta determinate modalità di utilizzo degli impianti sonori con finalità preventiva, l’illecito si perfeziona con l’accertamento della condotta vietata e non richiede la prova di un concreto disturbo alla quiete pubblica.
  • I verbali redatti da pubblici ufficiali fanno fede privilegiata sui fatti attestati fino a querela di falso; le contestazioni che mirano a negare tali fatti non possono essere accolte in assenza della vittoriosa proposizione di tale rimedio.
  • Un titolo autorizzatorio rilasciato successivamente all’adozione di un provvedimento sanzionatorio, e relativo a una diversa attività, non incide sulla legittimità originaria del provvedimento né sana violazioni già accertate.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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