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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18089/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due censure: 1) violazione del divieto di ne bis in idem (art. 606 lett. b c.p.p. in relazione all'art. 649 c.p.), sostenendo che l'imputato era già stato giudicato per la stessa vicenda e che quindi il secondo procedimento sarebbe illegittimo; 2) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena per effetto della continuazione, lamentando carenza motivazionale e mancata esposizione dei parametri adottati per la determinazione del quantum sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione del ne bis in idem richieda un apprezzamento storico-naturalistico dell'identità del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) che, nel caso concreto, non sussisteva: i capi di imputazione, le condotte e le persone offese erano distinti. Inoltre la ripetizione pedissequa dei motivi già svolti in sede di merito è stata considerata generica e non conforme ai requisiti dell'art. 581 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato l'ampio margine discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena e ha ritenuto la motivazione, seppur sintetica, adeguata nel richiamare la coerenza del trattamento sanzionatorio rispetto a precedente contestazione; pertanto il motivo è manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b, cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama che la mera ripetizione di argomenti già svolti in appello è generica e inammissibile.

  • art. 649 cod. pen.

    Riferimento normativo collegato al divieto del ne bis in idem sostanziale; la Corte chiarisce che l'identità del fatto va verificata nella corrispondenza storico-naturalistica degli elementi costitutivi del reato.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d

    art. 581 c.p.p. comma 1 lett. d

    Stabilisce i requisiti formali del motivo di ricorso (esposizione delle ragioni di fatto e di diritto); la Corte ha ritenuto che la mancanza di specificità renda il motivo inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammenda allorché il ricorso sia inammissibile; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese e a €3.000 di ammenda.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre pedissequamente le argomentazioni già svolte in sede di merito: occorre esporre criticamente e specificamente le ragioni di diritto e di fatto che giustifichino l'intervento della Corte di legittimità.
  • La doglianza sul ne bis in idem richiede la dimostrazione dell'identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona); se gli elementi non coincidono la preclusione non opera.
  • La Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito: le valutazioni discrezionali del giudice di merito sulla quantificazione della pena e sull'applicazione della continuazione sono sindacabili solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Per contestare correttamente il trattamento sanzionatorio in sede di legittimità è necessario evidenziare specifiche contraddizioni logiche o carenze motivazionali nel percorso argomentativo del giudice di merito, non semplici dissensi sul merito della valutazione.
  • La genericità e la ripetitività dei motivi espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e a conseguenze economiche (spese e ammenda); quindi conviene strutturare il ricorso con rilievi nuovi, precisi e collegati alla normativa di legittimità.

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