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Sentenza

Sentenza n. 3824/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7911/2024.

Giustizia amministrativa202403403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 7911/2024, che aveva respinto il ricorso contro l’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere consistenti in “vetrinole”

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado e l’ingiunzione comunale di demolizione delle “vetrinole”, qualificate come interventi di risanamento conservativo realizzati in assenza del preventivo parere della S.B.A.P. e in violazione dell’art. 82 del Regolamento edilizio e dell’art. 24, comma 19, delle NTA del PRG vigente, con riferimento a immobili situati in zona omogenea A. Con il primo motivo ha dedotto omessa e falsa applicazione della disciplina edilizia, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le opere fossero preesistenti all’introduzione delle norme richiamate e che la loro presenza fosse documentata da fotografie risalenti a circa sessant’anni prima. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la protratta inerzia dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni avessero consolidato un affidamento sulla legittima conservazione delle opere. Ha inoltre sostenuto che l’amministrazione non potesse fondare la demolizione sul solo ripristino della legalità, ma dovesse indicare uno specifico, concreto e attuale interesse pubblico prevalente sull’interesse privato alla conservazione della situazione di fatto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che gravasse sull’interessato l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria delle opere abusive. Il materiale fotografico prodotto dimostrava soltanto che le “vetrinole” non erano di recente realizzazione, ma non consentiva di collocarne la realizzazione in un preciso arco temporale né di dimostrarne la preesistenza rispetto alle disposizioni violate. Inoltre, Roma Capitale aveva precisato, senza contestazione dell’appellante, che il Regolamento edilizio la cui violazione era stata accertata era stato adottato nel 1934, anteriormente all’epoca storica cui l’appellante riferiva la realizzazione delle opere. Il Collegio ha poi richiamato il principio secondo cui l’ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, neppure quando sia adottata a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. L’invocato legittimo affidamento non è stato quindi ritenuto idoneo a impedire l’esercizio del potere repressivo. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 82 del Regolamento edilizio di Roma

    La violazione della disposizione regolamentare, accertata dall’amministrazione, integra il presupposto della repressione edilizia; l’appellante non ha provato che le opere fossero anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 24, comma 19, NTA del PRG vigente

    La disposizione è richiamata quale disciplina urbanistica violata dagli interventi realizzati sugli immobili interessati.

  • D.M. 1444/1968

    È richiamato in relazione all’inquadramento degli immobili nelle zone omogenee A.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 17 ottobre 2017, n. 9

    Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

    La demolizione dell’abuso edilizio è un’attività vincolata; il decorso del tempo e la tardività dell’ingiunzione non impongono una motivazione ulteriore in ordine a uno specifico interesse pubblico né consentono, di per sé, di opporre un affidamento contrario al ripristino della legalità.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

Massime di principio

  • L’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria di un manufatto abusivo grava sul soggetto interessato, poiché egli è normalmente l’unico in grado di fornire documenti ed elementi idonei a dimostrare con ragionevole certezza l’epoca dell’intervento.
  • La documentazione fotografica che dimostri soltanto la non recente realizzazione di un’opera non è sufficiente a provare che essa sia anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui si contesta la violazione.
  • L’ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio costituisce esercizio di un potere vincolato, sicché non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata.
  • Il mero decorso del tempo, anche prolungato, non fa venir meno il potere repressivo dell’abuso edilizio e non impone all’amministrazione una comparazione motivazionale tra l’interesse pubblico al ripristino e l’affidamento del privato sulla conservazione dell’opera abusiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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