Risposta n. 297 del 27/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che l'ufficio di rappresentanza possa, per prudenza, operare come sostituto d'imposta e effettuare le ritenute sulle somme corrisposte al dipendente, semplificando la gestione per il lavoratore.
Adempimenti del sostituto d'imposta da parte di soggetto estero non residente (art.11 l.212/2000 e art.23 d.P.R. n.600/1973)
Il quesito
Società francese con ufficio di rappresentanza in Italia, senza attività commerciale, assume un dipendente residente/lavorante in Italia: è obbligata o può applicare le ritenute a titolo di acconto come sostituto d'imposta?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che i soggetti non residenti sono sostituti d'imposta solo limitatamente ai redditi corrisposti da una stabile organizzazione o base fissa in Italia; in mancanza di stabile organizzazione l'istante non è tenuta a operare le ritenute. Se però sceglie di operarle volontariamente è tenuta a tutti gli obblighi formali e sostanziali connessi. Occorre valutare la sussistenza di stabile organizzazione se il dipendente conclude contratti per conto dell'istante.
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