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Interpello

Risposta n. 295 del 27/04/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene che le somme di riparazione hanno natura indennitaria e non risarcitoria, sono determinate equitativamente e pertanto, salvo identificazione certa e autonoma della quota di lucro cessante, non dovrebbero essere ricondotte ai proventi in sostituzione di redditi né soggette a imposizione fiscale

Art.11, comma 1, lett. a) L. 27 luglio 2000, n. 212 - Regime fiscale delle somme liquidate a titolo di riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario (art. 6 TUIR)

Il quesito

Se le somme liquidate come riparazione, nella parte commisurata al lucro cessante, sono imponibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR; se si possono considerare ai fini fiscali le determinazioni delle parti richiamate dal giudice; se tali somme debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria o separata

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate concorda che gli istituti della riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario hanno natura indennitaria e non rientrano nell'ambito dell'art. 6, comma 2, TUIR; le somme erogate in esecuzione di tali pronunce non sono fiscalmente rilevanti, anche quando il giudice consideri voci di lucro cessante

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