Sentenza del 22/05/2015 n. 10583 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il diniego dell'istanza di definizione dei ritardati o omessi versamenti presentata ai sensi dell'art. 9-bis della Legge n. 289/2002. Sosteneva che il condono si perfezionasse con la dichiarazione integrativa e il pagamento tempestivo della prima rata, senza decadenza per il ritardo nelle rate successive, e che fosse applicabile il ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 alle somme versate tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della Legge n. 289/2002 ha natura clemenziale e si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute, anche quando il pagamento è rateale. Il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima rende inefficace l'istanza di definizione e consente all'Amministrazione di recuperare l'imposta originariamente dovuta. Non è applicabile il ravvedimento operoso, poiché il beneficio della non applicazione delle sanzioni opera solo in presenza del puntuale rispetto delle condizioni del condono. Nulla sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis, come modificato dalla Legge n. 350/2003, art. 2, comma 45
Il condono consente di definire gli omessi e tardivi versamenti mediante il pagamento della sola imposta e degli interessi, senza sanzioni.
La norma disciplina un condono di natura clemenziale, distinto dalle forme di condono premiale. In caso di pagamento rateale, la definizione si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate previste.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 13
Il ravvedimento operoso non può essere utilizzato per sanare il pagamento tardivo delle rate del condono previsto dall'art. 9-bis, perché il beneficio condonistico è subordinato al rispetto puntuale dei termini e delle modalità stabiliti dalla disciplina speciale.
Legge n. 212/2000, art. 10
La disposizione è stata invocata dalla contribuente, ma non ha inciso sull'esito del giudizio, poiché la disciplina speciale del condono richiede il pagamento integrale e tempestivo delle rate.
Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le diverse forme di condono previste da tali disposizioni hanno struttura e natura differenti e non possono essere applicate analogicamente al condono dell'art. 9-bis per attenuare la conseguenza del mancato pagamento delle rate successive alla prima.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La procedura dell'art. 9-bis non richiede una liquidazione dell'imposta da parte dell'Amministrazione, poiché l'importo dovuto è quello indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa, maggiorato degli interessi.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o un condono prevede il pagamento rateale, occorre verificare se la legge subordini espressamente il beneficio al pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate.
- In presenza di una disciplina speciale di condono, le regole generali sul ravvedimento operoso non possono normalmente essere utilizzate per sanare ritardi incompatibili con le condizioni del beneficio.
- Non è possibile applicare analogicamente a una specifica forma di condono gli effetti più favorevoli previsti per altri istituti di definizione agevolata, se le discipline hanno natura e presupposti diversi.
- Il pagamento tempestivo della prima rata non è necessariamente sufficiente a conservare il beneficio: la conseguenza del ritardo nelle rate successive dipende dalla specifica struttura normativa dell'istituto.
- Le norme eccezionali in materia di condono sono interpretate restrittivamente; in caso di dubbio, prevale il rispetto letterale dei termini, degli importi e delle modalità di pagamento stabiliti dalla legge.
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