Cassazione Penale, Sentenza n. 22310/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (26/07/2024, confermata dal riesame il 29/10/2024) lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: chiedeva la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari sostenendo di avere capacità di autocontrollo e di rispetto delle prescrizioni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le deduzioni del ricorrente generiche e non confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame aveva motivato la misura con la rilevanza di contatti del ricorrente con la criminalità organizzata in più luoghi, pregresse condanne per reati stupefacenti (anche per partecipazione ad associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990), e l'elevata quantità (3 kg di hashish) indicativa di ampia disponibilità e volontà di vendita all'ingrosso. Le modalità della condotta e la spregiudicatezza hanno escluso resipiscenza; inoltre non è stata prodotta la dichiarazione di disponibilità della madre all'accoglienza. Perciò l'unica misura adeguata era la custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Riferimento alla figura dell'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti: anche se non contestato nel caso specifico, è stato usato come elemento probatorio per dimostrare pregresse condanne e collegamenti con la criminalità organizzata.
codice di procedura penale, art. 616
Previsione dell'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha rinviato all'art. 616 per l'onere di spesa.
disposizioni attuative codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Rinvio agli adempimenti di cancelleria previsti per l'esecuzione della decisione (formalità esecutive della sentenza).
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione della somma equitativa da versare alla Cassa delle Ammende; applicata per escludere che il ricorso fosse presentato con colpa grave, pur prevedendo un contributo equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La proporzionalità della misura cautelare è valutata rispetto al tipo di reato, alla quantità di sostanza sequestrata e ai legami del soggetto con contesti criminali: grandi quantitativi possono far propendere per misure più afflittive perché indicativi di traffico su ampia scala.
- Pregresse condanne per stupefacenti e contatti con organizzazioni criminali, anche se non contestati nel processo corrente, costituiscono elementi rilevanti per valutare il pericolo di reiterazione e ostacolare la concessione di misure meno afflittive come i domiciliari.
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare occorre dedurre e provare circostanze concrete e specifiche (es. stabile alloggio disponibile, dichiarazioni di terzi che offrano garanzie, elementi che depongano per il ravvedimento): argomentazioni generiche sono facilmente ritenute inammissibili o infondate.
- La mancata produzione di elementi probatori che giustifichino misure alternative (per esempio la disponibilità di un luogo di detenzione domiciliare) può legittimare la conferma della custodia in carcere.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e, in presenza dei presupposti, a versare somme alla Cassa delle Ammende; la Corte costituzionale permette comunque valutazioni equitative quando non sussiste colpa grave nella presentazione del ricorso.
- Nell'impugnazione è essenziale confrontarsi direttamente e punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato; omissioni o genericità sono motivo per dichiarare il ricorso inammissibile.
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