Sentenza n. 1620/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rigetto asseritamente formatosi sull’istanza del 27 aprile 2026 di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo che il Comune aveva annullato in autotutela il condono edilizio già ottenuto e aveva ordinato la demolizione di due manufatti, presentava il 27 aprile 2026 un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Il Comune richiedeva un’integrazione documentale con nota del 25 maggio 2026, adempiuta il 22 giugno 2026; non ricevendo ulteriori comunicazioni, il richiedente riteneva decorso il termine per la conclusione del procedimento e formatosi il silenzio-rigetto. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001, difetto di motivazione, errore di fatto ed eccesso di potere, lamentando arbitrarietà, sviamento, perplessità, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 31 e 36-bis d.P.R. 380/2001 e analoghi vizi di motivazione, errore di fatto ed eccesso di potere. Il Comune contestava la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso. Prima della camera di consiglio del 30 settembre 2026, il ricorrente depositava la comunicazione comunale del 25 settembre 2026 recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esaminare nel merito i due motivi. La comunicazione dei motivi ostativi trasmessa il 25 settembre 2026 dimostrava inequivocabilmente che il procedimento di sanatoria era ancora in corso; di conseguenza, il silenzio-rigetto impugnato non si era formato e mancava un atto tacito da annullare. Le ulteriori valutazioni di rito e di merito sono rimaste assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie e per la definizione del giudizio già in fase cautelare.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Difatti il silenzio rigetto del quale si è doluto e avverso il quale è insorto il ricorrente non si è formato, poiché il procedimento di sanatoria ex art. 36 TUED è attualmente in corso.
Nel caso concreto il silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria non si era formato, perché il procedimento risultava ancora pendente.
art. 10-bis l. 241/1990
poiché la comunicazione dei motivi ostativi costituisce un’inequivocabile prova dell’attuale prosecuzione del procedimento.
La comunicazione dei motivi ostativi, inviata mentre l’istanza è in esame, prova che il procedimento è ancora in corso e impedisce di ritenere formato il silenzio-rigetto dedotto in giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ebbene, sussistono i presupposti per addivenire alla definizione del giudizio mediante la preannunciata sentenza d’improcedibilità, atteso che, in disparte ogni ulteriore valutazione in rito e in merito, si è verificata una sopravvenienza idonea e autosufficiente per determinare la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata quando una sopravvenienza determina in modo autonomo la carenza d’interesse alla decisione.
Massime di principio
- La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, adottata mentre il procedimento è ancora in corso, costituisce prova della prosecuzione del procedimento e, se il ricorso assume che si sia formato il silenzio-rigetto, esclude che tale provvedimento tacito si sia formato.
- Quando, durante il giudizio contro un silenzio-rigetto asseritamente formatosi, emerge che il procedimento è ancora pendente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non essendovi un provvedimento tacito da annullare.
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