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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33452/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tra sorelle avente ad oggetto l’accertamento della nullità di una scheda testamentaria del padre comune, con conseguente apertura della successione legittima e divisione dell’asse ereditario. Il Tribunale di Foggia aveva declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma sulla base di una clausola con cui le parti avevano pattuito la competenza esclusiva di Roma per "qualsivoglia controversia relativa e/o connessa alla successione". La ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo tre profili: 1) nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 1362 c.c., 29 e 38 c.p.c., sostenendo che il giudice avesse erroneamente ignorato il comportamento delle parti nella procedura di mediazione svolta a Foggia, da cui sarebbe desumibile una rinuncia alla deroga; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. e dell’art. 29 c.p.c., assumendo che la deroga convenzionale non comprendesse l’azione di impugnazione del testamento olografo; 3) violazione dell’art. 29 c.p.c. per asserita nullità dell’accordo di deroga, in quanto sottoscritto da una delle parti anche quale tutrice dell’altra, in situazione di conflitto di interessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, trattandoli unitariamente. Ha affermato che la controversia rientra nell’ambito delle cause ereditarie di cui all’art. 22 c.p.c., foro territoriale esclusivo ma derogabile. Ha quindi valorizzato la clausola contrattuale espressa e inequivoca con cui le parti avevano attribuito competenza esclusiva al Tribunale di Roma per ogni controversia connessa alla successione, ritenendo che essa ricomprenda anche l’azione di nullità del testamento, quale questione prodromica alla successione e alla divisione ereditaria. Ha escluso che il comportamento successivo delle parti, inclusa la mediazione svolta a Foggia, potesse incidere sulla validità della deroga, poiché la volontà di derogare al foro deve risultare da forma scritta e non può essere desunta da comportamenti pregiudiziali al giudizio. Ha infine disatteso la doglianza sul conflitto di interessi, osservando che tale situazione deve essere fatta valere dai soggetti legittimati e accertata in concreto, non potendo la relativa deduzione essere utilizzata da terzi solo per ottenere la caducazione degli atti compiuti. Il regolamento è stato dunque rigettato e la competenza è stata dichiarata del Tribunale di Roma, al quale sono state rimesse le parti anche per le spese della fase. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 c.p.c.

    Per le cause ereditarie è competente il giudice del luogo di apertura della successione; si tratta di foro esclusivo ma derogabile, non rientrante tra quelli inderogabili.

  • art. 28 c.p.c.

    La competenza ex art. 22 c.p.c. non è ricompresa tra le ipotesi di competenza territoriale inderogabile.

  • art. 29 c.p.c.

    La deroga convenzionale alla competenza territoriale richiede un’espressa e inequivoca manifestazione di volontà in forma scritta; la clausola può attrarre anche controversie connesse o prodromiche alla successione se formulata in modo ampio.

  • art. 38 c.p.c.

    L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere tempestivamente sollevata dalla parte interessata per consentire l’applicazione della convenzione di foro.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione della clausola di deroga deve seguire il comune intento delle parti desumibile dal testo contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, nel complessivo contesto dell’accordo.

  • art. 1364 c.c.

    La clausola è stata intesa in senso ampio, comprendendo le controversie comunque connesse alla successione.

  • art. 456 c.c.

    Il luogo di apertura della successione coincide con l’ultimo domicilio del defunto.

  • d.lgs. n. 28 del 2010

    La procedura di mediazione non consente, da sola, di desumere rinuncia alla deroga di foro convenzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La reiezione del ricorso comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 10 della legge 28 marzo 2001, n. 149

    La deduzione del conflitto di interessi del rappresentante legale va incanalata attraverso i soggetti legittimati indicati dalla norma.

Massime di principio

  • Il foro territoriale delle cause ereditarie ex art. 22 c.p.c. è esclusivo ma derogabile mediante accordo scritto e inequivoco di tutte le parti interessate.
  • Una clausola di foro convenzionale formulata in termini ampi, riferita a ogni controversia "relativa e/o connessa" a una successione, può ricomprendere anche l’azione di nullità del testamento quando essa sia prodromica all’apertura della successione e alla divisione ereditaria.
  • La volontà di derogare alla competenza territoriale non può essere desunta da comportamenti successivi o da condotte processuali anteriori al giudizio, salvo che il convenuto non sollevi l’eccezione di incompetenza e, dunque, non aderisca implicitamente al foro adito.
  • La deduzione del conflitto di interessi del rappresentante legale non può essere utilizzata da chi non sia legittimato a farla valere per ottenere la nullità degli atti, dovendo la questione essere prospettata dai soggetti indicati dall’ordinamento nell’interesse del rappresentato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDivisione ereditariaTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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