Cassazione Penale, Sentenza n. 01589/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato l'assoluzione penale di Borrometi dall'accusa di diffamazione a mezzo stampa per articoli pubblicati (1-4 dicembre 2018) nei quali Mormina veniva indicato come "capomafia" di Scicli. Il ricorso deduceva, in primo luogo, violazione dell'art. 51 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto la condotta scriminata dal diritto di cronaca nonostante l'omessa considerazione, da parte del giornalista (professionista), di pronunce giudiziarie che avevano escluso l'appartenenza del Mormina ad associazioni mafiose (in particolare una sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Catania del 27 luglio 2018, anteriore alla pubblicazione). Si censurava l'uso di fonti amministrative (relazioni della DIA e testimonianza di un membro della Commissione parlamentare antimafia) come non sufficienti a fondare l'attribuzione di appartenenza mafiosa. Con il secondo motivo si contestava la motivazione rispetto all'attribuzione delle spese di difesa sostenute dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione dell'art. 51 c.p.) e ha assorbito il secondo. Ha richiamato i principi secondo cui la scriminante del diritto di cronaca/critica richiede il rispetto del nucleo di verità storica dei fatti, l'interesse pubblico e la continenza espressiva; in particolare il giudice ha rilevato che, nel caso concreto, la sentenza di assoluzione per il reato associativo era intervenuta prima della pubblicazione, per cui il giornalista doveva tenerne conto e non poteva ritenere sufficienti le sole fonti amministrative o testimonianze a fondare l'affermazione di appartenenza mafiosa (la misura di prevenzione e le relazioni non sostituiscono un accertamento giurisdizionale). Per queste ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata ai soli effetti civili e ha rinviato al giudice civile competente in grado di appello. In sostanza l'assoluzione penale rimane, ma gli effetti civili (domande risarcitorie/di responsabilità civile) sono riaperti e saranno decisi dal giudice civile.
Norme richiamate
art. 51 cod. pen.
La norma è stata interpretata come esimente del diritto di cronaca/critica solo se sussiste il nucleo di verità dei fatti, l'interesse pubblico e la continenza espressiva; la Corte ha ritenuto che tale scriminante non possa essere invocata quando la verità giudiziale (assoluzione) antecede la pubblicazione e le fonti usate non dimostrino il fatto storico contestato.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamata quale fattispecie contestata originariamente (associazione mafiosa); la Corte ha osservato che l'accertamento di appartenenza a un'associazione mafiosa può essere affermato compiutamente solo da un provvedimento giurisdizionale e non da fonti amministrative o testimonianze.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite procedurale alla formulazione dei motivi in cassazione (limiti di specificazione dei motivi da parte della parte civile); non sostanzialmente decisivo nel merito, ma presente nella fase di ammissione del ricorso.
Massime di principio
- La scriminante del diritto di cronaca/critica (art. 51 c.p.) richiede sempre la verifica del "nucleo di verità" del fatto storico: il giornalista deve basare affermazioni gravi su elementi che rendano la notizia sostanzialmente verificata al momento della pubblicazione.
- Se esistono provvedimenti giurisdizionali che escludono o assolvono una persona rispetto alle accuse, tali esiti devono essere tenuti in considerazione e prevalgono sulle fonti amministrative o su testimonianze; pubblicare accuse definitive dopo un accertamento di non responsabilità espone a responsabilità civile e penale.
- Fonti amministrative (relazioni di DIA, indagini, testimonianze parlamentari) possono integrare l'informazione, ma non possono sostituire un accertamento giudiziario quando il contenuto dell'articolo presenta affermazioni di appartenenza a organizzazioni criminali o ruoli di vertice.
- L'uso di espressioni definitive e stigmatizzanti (es. "capomafia") richiede un alto livello di conferma; in assenza di sentenze favorevoli all'affermazione, è prudente usare formulazioni condizionate, riferire le fonti chiaramente e contestualizzare la notizia.
- La Cassazione può annullare una sentenza "ai soli effetti civili": anche quando l'accertamento penale resta, le questioni risarcitorie o di responsabilità civile possono essere riaperte e giudicate separatamente dal giudice civile.
- La misura di prevenzione o la qualifica di "pregiudicato" non equivalgono a una sentenza di condanna per associazione mafiosa; tale distinzione è rilevante nel bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela della reputazione.
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