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Sentenza

Sentenza n. 9064/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 1730/2024, pubblicata il 13 febbraio 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 32491/2023.

Giustizia amministrativa202601055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e al relativo controvalore economico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 1730/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e al pagamento del controvalore di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, per complessivi 2.000 euro relativi agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre rivalutazione monetaria o interessi. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza civile fosse passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento o a chiarire le modalità di esecuzione. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente e con un ulteriore termine di 60 giorni. Non ha applicato, allo stato, una penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata e del rilevante contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, il cui riconoscimento e controvalore economico erano stati accertati dal giudicato civile da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all'esecuzione forzata del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal titolo civile in relazione alla rivalutazione monetaria o agli interessi dovuti sul controvalore della Carta elettronica dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, l'inerzia dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
  • In presenza dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato, l'amministrazione debitrice deve fornire elementi concreti sull'avvenuto adempimento o sulle modalità di esecuzione; la mancata produzione di chiarimenti può condurre all'accoglimento della domanda di ottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già definitivamente accertata dal giudice della cognizione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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