Cassazione Penale, Sentenza n. 26603/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva concesso la detenzione domiciliare (per residuo pena di 1 anno e 8 mesi) rigettando l'affidamento in prova ai servizi sociali. Denunciava erronea applicazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe considerato la variazione della misura cautelare nel procedimento in fase di indagini (con imposizione dell'obbligo di dimora) e non avrebbe adeguatamente valutato che le difficoltà relazionali segnalate dall'UEPE deriverebbero dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e non da mancata apertura a un percorso di revisione critica; pertanto la valutazione della attuale pericolosità sociale sarebbe assertiva e non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ritenendo che il ricorrente in realtà chiedeva una rivalutazione di profili di fatto, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che ha considerato rilevante la pendenza di un nuovo procedimento con l'applicazione di una misura cautelare (indipendentemente dalla tipologia: arresti domiciliari o obbligo di dimora) come indicativa di riattivazione del pericolo di recidiva, giustificando la scelta discrezionale della detenzione domiciliare anziché dell'affidamento in prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, a titolo di sanzione, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende quando dichiara inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza; applicata qui per sanzionare il ricorrente ritenuto avere proposto un ricorso manifestamente infondato.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è chiamata a rinnovare la valutazione di merito sui fatti: i motivi che comportano una rivalutazione probatoria o fattuale sono inammissibili.
- La mera variazione della tipologia della misura cautelare (es. obbligo di dimora vs arresti domiciliari) non neutralizza la rilevanza del fatto che sia pendente un nuovo procedimento con applicazione di una misura: la pendenza stessa può indicare riattivazione del rischio di recidiva.
- La valutazione della pericolosità sociale è rimessa al giudice del merito e gode di ampia discrezionalità; per contestarla in cassazione occorre dimostrare errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione, non semplici valutazioni contrarie dei fatti.
- Segnalazioni dell'UEPE (o simili) che indicano difficoltà relazionali vanno contestualizzate e documentalmente provate: l'asserzione che tali difficoltà derivino esclusivamente dalla scarsa conoscenza della lingua necessita di elementi probatori per incidere sulla valutazione della pericolosità o dell'idoneità a misure alternative.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare, oltre al rigetto, l'imposizione di una sanzione pecuniaria a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno che il difensore valuti preventivamente la fondatezza giuridica del gravame.
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