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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10009/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di un immobile a destinazione speciale, di proprietà di una banca, per il quale erano state presentate più denunce DOCFA. Dopo una prima stima del 2004 non contestata, la contribuente ha presentato nel 2016 e poi nel 2018 nuove DOCFA proponendo una rendita molto più bassa, assumendo che la legge n. 208/2015 avesse imposto di escludere dalla stima macchinari e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. L'Ufficio ha però emesso avvisi di accertamento confermando o ricalcolando una rendita significativamente più elevata. La banca ha impugnato l'ultimo avviso davanti ai giudici tributari, deducendo: 1) insufficiente motivazione dell'atto, perché l'Ufficio si sarebbe limitato a contrapporre una diversa stima senza spiegare il percorso tecnico; 2) violazione della disciplina sugli 'imbullonati' e del d.m. n. 701/1994, sostenendo che la nuova normativa consentisse di ridurre la rendita anche senza modifiche edilizie e che la precedente DOCFA non avesse valore impeditivo; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice invertito l'onere della prova, ponendolo a carico del contribuente; 4) nullità per omessa pronuncia sull'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta necessaria per confrontare le diverse stime. La CTR ha rigettato l'appello della contribuente e la banca ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nella procedura DOCFA, quando l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto indicati dal contribuente ma effettua una diversa valutazione tecnica del valore economico dell'immobile, la motivazione dell'avviso può essere soddisfatta con l'indicazione dei dati oggettivi e della rendita attribuita; inoltre la ricorrente non aveva trascritto in modo autosufficiente l'atto impugnato né dedotto che l'Ufficio avesse disatteso specifici fatti. Ha rigettato il secondo motivo perché la nuova denuncia si limitava a una redistribuzione degli spazi interni e non risultava che, nella precedente stima, fossero stati considerati macchinari o impianti oggi scorporabili ai sensi della legge n. 208/2015; la precedente rendita e le modifiche dichiarate non giustificavano quindi la riduzione proposta. Ha rigettato il terzo motivo affermando che non vi era stata inversione dell'onere della prova: il giudice di merito aveva correttamente valutato la documentazione dell'Ufficio e ritenuto generiche e non documentate le contestazioni della contribuente, e la censura ex art. 2697 c.c. non può risolversi in critica alla valutazione delle prove. Ha rigettato anche il quarto motivo, osservando che la scelta di disporre o meno una CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che la ricorrente non aveva dedotto l'omesso esame di fatti storici decisivi, ma solo la mancata pronuncia espressa sull'istanza istruttoria. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e l'attivazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato come parametro generale di motivazione dell'atto amministrativo, ma ritenuto non violato perché l'avviso DOCFA conteneva gli elementi essenziali della diversa stima

  • art. 7 L. n. 212/2000

    la motivazione dell'avviso catastale in procedura DOCFA è sufficiente quando l'Ufficio non disattenda i dati di fatto dichiarati e si limiti a una diversa valutazione tecnica

  • artt. 8 e 10 r.d.l. n. 652/1939 conv. in L. n. 1249/1939

    disciplinano la stima diretta per gli immobili speciali e il relativo classamento catastale

  • artt. 8 e 30 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamati dalla ricorrente a supporto delle censure sulla motivazione e sulla stima catastale

  • art. 20 r.d.l. n. 652/1939 conv. in L. n. 1249/1939

    base della denuncia DOCFA presentata dalla contribuente

  • art. 1, commi 21 e 22, L. n. 208/2015

    la Corte esclude che la disciplina sugli impianti funzionali al processo produttivo consenta la riduzione della rendita nel caso concreto, mancando la prova che tali componenti fossero stati inclusi nella precedente stima

  • art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994

    nell'ambito della procedura DOCFA, la rendita è oggetto di stima e rettifica secondo i dati dichiarati e la diversa valutazione tecnica dell'Ufficio

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    sono stati i parametri processuali invocati per i motivi di ricorso, ma le doglianze sono state ritenute infondate

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    norma richiamata quale disciplina del giudizio di legittimità in materia tributaria

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando valuta le prove offerte dalle parti

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato in cassazione sull'omesso esame di fatti decisivi e sulla CTU

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA relativa a immobili a destinazione speciale, l'avviso di accertamento catastale è sufficientemente motivato quando l'Ufficio non contesta i fatti dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa stima tecnica del valore; in tale ipotesi non è necessaria una motivazione analitica del percorso estimativo oltre ai dati oggettivi e alla rendita attribuita.
  • Se il contribuente invoca la disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 sugli impianti da escludere dalla stima, deve dimostrare che tali componenti erano effettivamente considerati nella precedente rendita o che la nuova dichiarazione incorpora un reale mutamento dei dati stimati; in mancanza, la mera riproposizione di una rendita più bassa non basta.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre invece quando la censura riguarda la valutazione, da parte del giudice di merito, della sufficienza o attendibilità delle prove prodotte.
  • La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione non è sufficiente lamentarne il mancato accoglimento, occorrendo dedurre l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti del vizio motivazionale ammesso dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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