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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1613/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva rideterminato i compensi dovuti all'arch. Zeroni per l'incarico di progettazione e direzione lavori di una villa, contestando il calcolo del compenso (secondo Zeroni la Corte aveva considerato solo il valore dell'opera eseguita e non anche il valore a preventivo della parte non eseguita) e la mancata attribuzione delle spese tecniche (spese generali ex art. 6/legge 143/1949 e art.13). Altri motivi riguardavano l'omesso riconoscimento di voci di parcella (coordinamento sicurezza, contabilità), presunti errori materiali di conteggio e la condanna alle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso principale di Zeroni: ha ritenuto fondati il primo motivo (violazione dell'art. 18 legge 143/1949 per il calcolo del compenso, dovendo il giudice conteggiare sia il consuntivo della parte eseguita sia il preventivo della parte non eseguita ai sensi del comma 4) e il secondo motivo (negazione ingiustificata delle spese generali che risultavano riconosciute con ordinanza di correzione dell'errore materiale), cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Trieste per nuovo esame e ricalcolo del compenso e per rinnovare la regolazione delle spese di lite. Quanto al ricorso incidentale di Lacapra, la Corte ha respinto la maggior parte delle censure per inammissibilità o come valutazioni di merito; tuttavia ha accolto il motivo relativo all'indebito inserimento di alcune fatture (importi pagati dal Zeroni a terzi) non richiamate nella domanda monitoria, rilevando che tali voci non potevano essere recuperate in giudizio. Molte altre doglianze (sull'apprezzamento delle prove, sulla quantificazione dei danni, sull'omessa considerazione di consulenze) sono state dichiarate inammissibili o infondate perché attengono alla valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. In definitiva la sentenza d'appello è cassata nelle parti indicate e si dispone il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 18 legge n. 143/1949

    Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

    La Corte ha affermato che, quando l'incarico è interrotto (anche per revoca del committente), il compenso va calcolato sommando il valore a consuntivo della parte eseguita e il valore a preventivo della parte non eseguita con le relative aliquote e coefficienti di maggiorazione. Inoltre la maggiorazione prevista può spettare anche se il mancato completamento è dovuto a revoca per inadempimento del professionista (essendo un'indennità distinta dall'eventuale risarcimento).

  • art. 6 legge n. 143/1949

    Riguarda le spese generali conglobate nella tariffa professionale; la Corte ha ritenuto che, avendo un provvedimento (ordinanza di correzione) riconosciuto tale voce, la Corte d'appello non poteva poi automaticamente escluderla senza adeguata motivazione, onde evitare una reformatio in peius non consentita.

  • art. 13 legge n. 143/1949

    Richiamata come norma rilevante per le spese tecniche e la determinazione globale del compenso; la mancata liquidazione è stata censurata ove risultava già riconosciuta in provvedimento anteriore.

  • art. 5 DM 21 giugno 1958

    fissa nella percentuale massima del 60% l'importo delle spese ex art. 6 della legge n. 143/1949, liquidabile in misura forfettaria

    Disciplina la misura massima e la liquidazione forfettaria delle spese generali (art. 6); la Corte ha ritenuto che la precedente ordinanza di correzione che aveva aumentato il credito includendo la percentuale del 30% delle spese dovesse essere presa in considerazione dal giudice d'appello nella rideterminazione del compenso.

  • art. 92 c.p.c.

    Norma sulle spese di lite: la Corte ha ritenuto che, dovendo ricalcolare integralmente compensi e posizioni, il giudice del rinvio dovrà disciplinare ex novo le spese processuali tenendo conto dell'esito complessivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al potere del giudice di basare la decisione sulle circostanze non contestate e alla valutazione delle prove; la Cassazione ha ribadito che non è ammessa in sede di legittimità la mera richiesta di diverso apprezzamento del merito probatorio.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 4 e 5)

    Norme che individuano i vizi denunciabili in cassazione (omessa pronuncia su punto decisivo, violazione di norme processuali); molte delle censure incidentali sono state ritenute inammissibili perché costituivano valutazioni di merito o difettavano di specificità.

  • art. 366 c.p.c. (co.1, n.6)

    Richiede specificità dei motivi in cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze perché mancava la specifica indicazione del contenuto dei documenti richiamati e la loro inferenza probatoria.

  • Cass. n. 451/2020 e Cass. n. 7602/1999 (giurisprudenza citata)

    Richiamate per il principio che la maggiorazione del compenso ex art.18 può spettare anche in caso di revoca dell'incarico per inadempimento del professionista, essendo una indennità distinta dall'eventuale risarcimento del danno.

Massime di principio

  • Quando un incarico professionale è sospeso o revocato prima del completamento, il compenso va calcolato cumulando: (a) il consuntivo della parte eseguita e (b) il preventivo della parte progettata e non eseguita, applicando le aliquote e i coefficienti previsti dalla tariffa (art.18 legge 143/1949, comma 4).
  • La maggiorazione prevista per prestazioni parziali può spettare anche se il mancato completamento è dovuto alla revoca per inadempimento del professionista: si tratta di un'indennità distinta dall'eventuale risarcimento del danno.
  • Se una precedente ordinanza o provvedimento ha formalmente riconosciuto una voce di credito (es. spese generali conglobate ai sensi dell'art.6), il giudice d'appello non può eliminarla senza motivazione adeguata, pena una illegittima reformatio in peius.
  • In procedimenti monitori/di ingiunzione non possono essere fatti valere in giudizio crediti o fatture che non siano stati richiamati nella domanda monitoria: tali voci rischiano di essere escluse successivamente.
  • In cassazione le censure devono essere specifiche (art.366 c.p.c.); non è ammessa la mera richiesta di riconsiderazione delle valutazioni di merito o della stima del quantum probatorio fatta dal giudice di merito.
  • Le questioni relative alla valutazione delle prove, alla determinazione del danno e alla quantificazione delle voci tecniche restano in generale di competenza del giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di diritto o omissione motivazionale rilevante.
  • Dopo la cassazione parziale per errori di calcolo o di applicazione normativa il giudice di rinvio deve effettuare un nuovo esame complessivo e può riformulare la regolazione delle spese di lite in base all'esito definitivo.

Testo integrale

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