L.R. Calabria 51/2017
Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria prevenzione, pianificazione, lotta attiva e sanzioni contro gli incendi boschivi, recependo la legge quadro n. 353/2000. Definisce bosco e incendio, impone obblighi a proprietari, gestori e comuni, istituisce il Piano AIB annuale entro il 30 aprile e prevede divieti rafforzati nei periodi di massimo rischio. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Norme regionali calabresi per la prevenzione, pianificazione e lotta attiva agli incendi boschivi
Norme regionali per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi in Calabria
La legge detta le misure di attuazione della disciplina statale sugli incendi boschivi nel territorio della Calabria. Il provvedimento fissa finalità, definizioni, pianificazione annuale, obblighi di prevenzione in capo a privati ed enti pubblici, divieti nei periodi di massima pericolosità e sanzioni amministrative.
Finalità e definizioni
La Regione persegue la protezione del patrimonio boschivo dagli incendi, la corretta gestione del territorio, la valorizzazione ambientale e lo sviluppo economico e sociale. Riconosce inoltre l’interesse pubblico della gestione forestale sostenibile e della resilienza del sistema bosco.
Ai fini della legge rilevano, tra le altre, le seguenti definizioni:
- bosco: terreni con vegetazione forestale arborea, con o senza arbusti, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con superficie non inferiore a 2.000 mq, larghezza media non inferiore a 20 m e copertura non inferiore al 20%; sono assimilati anche i fondi soggetti a rimboschimento e le aree temporaneamente prive di copertura per utilizzazioni forestali, avversità o incendi;
- incendio boschivo: fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate interne, oppure su terreni coltivati, incolti e pascoli limitrofi entro la fascia di rispetto;
- accensione di fuoco: combustione puntuale di residui vegetali sotto costante controllo;
- abbruciamento: combustione andante di residui vegetali;
- fuoco prescritto: tecnica autorizzata di uso del fuoco su superfici prestabilite per obiettivi gestionali definiti dalla pianificazione antincendi.
Compiti della Regione e della Giunta regionale
La Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, promuove azioni di riduzione del rischio incendi e predispone il Piano regionale antincendi boschivi (Piano AIB), che viene rivisto annualmente. La Regione può inoltre:
- applicare procedure operative per l’organizzazione e la gestione del sistema operativo AIB;
- stipulare accordi con le istituzioni statali previste dalla legge 353/2000 per formazione, previsione, prevenzione e lotta attiva;
- organizzare corsi tecnico-pratici per la preparazione di soggetti addetti alla prevenzione e alla lotta attiva, anche favorendo cooperative di giovani e disoccupati di lunga durata per servizi di manutenzione e salvaguardia del patrimonio forestale;
- favorire l’incremento della superficie boscata e della selvicoltura;
- contrastare l’abbandono e la desertificazione delle aree agricole e boscate;
- tutelare specie endemiche, ricostituzione e miglioramento della copertura vegetale e funzioni sociali dei boschi;
- stipulare contratti per l’impiego di velivoli e per attività formative e informative;
- promuovere studi, ricerche, sensibilizzazione ed educazione ambientale;
- favorire la ricostituzione dei boschi danneggiati, con linee guida inserite nel Piano AIB.
Prevenzione indiretta, diretta e fuoco prescritto
La prevenzione si distingue in indiretta e diretta.
La prevenzione indiretta comprende informazione, divulgazione e sensibilizzazione verso popolazione, scuole ed enti pubblici e privati.
La prevenzione diretta comprende interventi sulla vegetazione e sulle infrastrutture per ridurre la percorribilità e la danneggiabilità dal fuoco; tra questi:
- viali e fasce tagliafuoco;
- strade forestali e piste di attraversamento;
- torri e posti di avvistamento, compresi impianti di monitoraggio e telerilevamento;
- impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
- canalizzazioni, serbatoi idrici e punti d’acqua;
- interventi colturali nei boschi e nei pascoli per ridurre il combustibile vegetale.
È ammesso l’uso del fuoco prescritto per finalità gestionali e preventive nei casi di:
- riduzione dell’intensità e diffusibilità degli incendi tramite diminuzione della biomassa bruciabile in formazioni erbacee o arbustive e in popolamenti a rischio alto;
- manutenzione dei viali tagliafuoco;
- conservazione di specifici habitat, biotopi o specie favorite dal passaggio periodico del fuoco;
- rinnovo del pascolo per prevenire incendi di origine pastorale;
- ricerca scientifica.
L’uso del fuoco prescritto è autorizzato dal direttore delle operazioni di spegnimento (DOS), previa valutazione dello stato di emergenza, e deve essere eseguito da personale formato e abilitato appartenente al sistema operativo AIB.
Piano AIB, soggetti coinvolti e programmazione annuale
Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale approva il Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva. Il Piano è predisposto dal dipartimento regionale competente con il contributo di rappresentanti di:
- ARPACAL;
- parchi nazionali;
- Azienda Calabria Verde;
- consorzi di bonifica calabresi;
- Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- ANCI;
- Guardie ambientali d’Italia;
- associazioni di volontariato del settore.
Il Piano contiene una sezione dedicata:
- ai piani AIB dei parchi naturali e delle riserve dello Stato già valutati dal Ministero competente;
- alle aree naturali protette calabresi;
- ai divieti, prescrizioni, deroghe e cautele per l’accensione di fuochi nei boschi, nel rispetto della normativa nazionale.
Per l’attuazione del Piano possono essere stipulate convenzioni con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e con le organizzazioni di volontariato iscritte all’albo regionale, specializzate in antincendio boschivo; le convenzioni definiscono ruoli e responsabilità in relazione alla tipologia e all’ubicazione dell’incendio.
La Regione:
- entro il 30 settembre di ogni anno esamina e valuta il funzionamento del Piano AIB;
- entro il 31 gennaio di ogni anno definisce con i soggetti attuatori la programmazione degli interventi preventivi, il numero di uomini e mezzi e le modalità di verifica dell’efficienza dei mezzi;
- nomina, contestualmente all’approvazione del Piano e senza nuovi oneri, un coordinatore regionale del servizio AIB, con compiti di rispetto di ruoli e competenze nella sala operativa e di coordinamento delle attività di spegnimento.
Stato di massimo rischio e divieti temporanei
In presenza di condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo degli incendi, il Presidente della Giunta regionale può dichiarare lo stato di rischio e di massima pericolosità per tutto o parte del territorio regionale, sentita la struttura competente e le autorità preposte.
Durante tale periodo:
- non operano eventuali deroghe previste per il fuoco prescritto;
- sono vietate tutte le azioni anche solo potenzialmente idonee a innescare incendi;
- entro una distanza inferiore a 100 metri da terreni boscati, pascolivi o cespugliati è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d’artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere altre operazioni pericolose.
Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano fermi i vincoli e le prescrizioni urbanistiche vigenti al momento dell’evento e i divieti previsti dalla legge statale n. 353/2000.
Catasto degli incendi boschivi e obblighi dei comuni
La Regione esercita funzioni di controllo sui comuni nella redazione del catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, fornendo indicazioni sui requisiti minimi e sul metodo di elaborazione degli atti.
Il catasto si basa sui dati elaborati dai Carabinieri per la tutela forestale, sui rilevamenti GPS, sulle aerofotogrammetrie e sulla delimitazione del danno alle specie arboree.
I comuni devono:
- aggiornare annualmente la cartografia delle aree incendiate e i relativi strumenti urbanistici;
- aggiornare con cadenza triennale e comunque quando necessario le perimetrazioni del rischio incendi di interfaccia e la relativa fascia di rispetto nella pianificazione comunale di emergenza.
La mancata redazione o il mancato aggiornamento del catasto incendi può comportare l’esclusione del comune dai bandi e dai finanziamenti regionali.
Prescrizioni forestali e effetti sugli atti autorizzativi
Fino all’emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla legge regionale n. 45/2012 restano operative le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
Nelle zone boscate e nei pascoli percorsi dal fuoco, fermo restando quanto previsto dalla legge statale n. 353/2000, è sospesa l’efficacia delle autorizzazioni forestali e idrogeologiche già rilasciate e ancora efficaci, compresi nulla osta, concessioni e licenze temporanee, per consentire la valutazione dell’autorità competente.
Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori ed enti
La legge impone una serie di misure preventive a carico dei soggetti che gestiscono fondi, boschi, pascoli e colture.
Per i campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione della mietitrebbiatura o dello sfalcio deve essere realizzata contestualmente una fascia protettiva o precesa, interna ed esterna al perimetro coltivato, larga almeno 15 metri e comunque tale da impedire la propagazione del fuoco; tale fascia va comunque realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
Per i terreni incolti, in abbandono o a riposo e per le colture arboree, i proprietari, affittuari o conduttori devono realizzare entro il 31 maggio di ogni anno fasce protettive di almeno 5 metri lungo il perimetro del fondo.
I titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi devono eseguire entro il 31 maggio il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
Per le superfici boscate confinanti con altre colture, strade, autostrade, ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate, deve essere mantenuta costantemente una fascia protettiva di almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa, con eventuali spalcature e potature fino al terzo inferiore delle piante; tali attività non sono soggette ad autorizzazione preventiva.
Per le superfici pascolive va realizzata entro il 31 maggio una fascia di protezione perimetrale di almeno 5 metri.
Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie, ferroviarie e idriche
Le società di gestione delle ferrovie, delle reti viarie e degli acquedotti, nonché Città metropolitana, province e comuni, devono provvedere entro il 31 maggio di ogni anno alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate lungo gli assi di rispettiva competenza, rimuovendo materiale secco e infiammabile e creando fasce di protezione.
Il periodo dell’intervento deve essere scelto in modo da evitare il ricaccio delle specie erbacee nel periodo di massima pericolosità incendi.
Le operazioni di pulizia o diserbo devono essere eseguite esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici.
I gestori delle strade devono inoltre effettuare la manutenzione periodica della vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, per consentire anche il transito dei mezzi antincendio.
Le attività di competenza degli enti regionali rientrano nel piano attuativo annuale della forestazione.
Obblighi delle strutture ricettive, turistiche e delle attività ad alto rischio
I proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e altre strutture ricettive, nonché di strutture antropiche in aree rurali esposte al fronte di fuoco e classificate come a rischio elevato nella pianificazione comunale di emergenza, devono realizzare entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione di almeno 15 metri sgombra da materiale combustibile lungo il perimetro dell’insediamento, nei limiti degli spazi disponibili.
Restano ferme le distanze di protezione previste dalla normativa statale di prevenzione incendi per le strutture turistico-ricettive all’aperto o da altra normativa del Ministero dell’interno.
I limiti di sicurezza e gli obblighi richiamati per le attività a rischio valgono anche per i proprietari, gestori e conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo o di infiammabilità.
Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali
I proprietari e i conduttori di superfici agricole e forestali devono mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire innesco e propagazione degli incendi, nel rispetto della condizionalità agricola e della buona pratica agricola.
La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle zone più vicine a boschi, ferrovie e strade.
Sanzioni e destinazione dei proventi
Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni della legge, oltre alle conseguenze previste dalla legge statale n. 353/2000, comportano sanzione amministrativa pecuniaria nei seguenti casi:
- da 500 a 2.500 euro per omessa realizzazione di opere di sicurezza, fasce protettive, ripristino dei viali parafuoco, potature e pulizia di cunette e scarpate;
- da 1.000 a 5.000 euro per bruciatura non consentita di stoppie, paglie, vegetazione spontanea e pascoli;
- da 1.000 a 5.000 euro per bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali in violazione delle finestre temporali previste;
- da 250 a 500 euro per raccolta anticipata, prima di cinque anni e oltre 1 kg complessivo, di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache in boschi e pascoli percorsi dal fuoco;
- da 250 a 1.250 euro per bruciatura di residui vegetali senza controllo e assistenza o senza rispettare le distanze di sicurezza;
- da 1.000 a 5.000 euro per bruciature in giornate con forte vento, caldo eccessivo o in zone non consentite.
I proventi delle sanzioni confluiscono in appositi capitoli del bilancio regionale e sono destinati alle attività connesse all’attuazione della legge.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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