L.R. Calabria 52/2017
Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Calabria promuove il turismo sportivo tramite la diffusione del golf e la realizzazione di nuovi impianti, con possibile integrazione di strutture ricettive e accordi di programma. Stabilisce requisiti minimi dei campi, premialità urbanistiche e procedure semplificate, ponendo gli oneri a carico di investitori privati. Non prevede spese regionali dirette e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.
Promozione del turismo sportivo e realizzazione di impianti golfistici in Calabria
Promozione del turismo sportivo e degli impianti golfistici in Calabria
La legge regionale disciplina, nel territorio della Calabria, una strategia di sviluppo del turismo sportivo fondata sulla diffusione del golf e sulla realizzazione di un sistema regionale di impianti golfistici. L’intervento è coordinato con il Piano strategico regionale del turismo, con il Piano territoriale di coordinamento generale regionale (PTCR) e con il Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP).
Finalità e strumenti di programmazione
La Regione persegue due obiettivi principali: incrementare e destagionalizzare il turismo e promuovere, anche a livello nazionale e internazionale, l’attività sportiva del golf. A tal fine prevede la programmazione di nuovi impianti mediante apposito PTCR sullo sviluppo dei campi da golf, in coerenza con la disciplina territoriale e paesaggistica vigente.
Gli enti locali, singoli o associati, possono proporre alla Regione una rete o un circuito golfistico, anche con offerta ricettiva per i turisti sportivi. La Regione può inoltre favorire accordi di programma per coordinare le azioni, fissare tempi e modalità di attuazione e definire gli ulteriori adempimenti necessari.
Criteri ambientali e urbanistici dei nuovi campi
I nuovi campi da golf devono essere compatibili con la tutela dei luoghi e non devono produrre impatti negativi sui sistemi ambientali più delicati. La progettazione deve valorizzare l’ambiente naturale esistente, ridurre al minimo la movimentazione del suolo, prevedere ampie aree di vegetazione naturale e perseguire il massimo risparmio idrico ed energetico.
La realizzazione degli impianti deve rispettare anche i valori paesaggistici e culturali del contesto, in coerenza con il QTRP e con la normativa urbanistica regionale.
Requisiti minimi degli impianti e dotazioni ammissibili
Ogni impianto da golf programmato deve avere:
- almeno 18 buche;
- una superficie minima di 700.000 mq;
- progettazione conforme alle specifiche tecniche e ai criteri di omologazione della Federazione italiana golf (FIG);
- rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche, igienico-sanitarie, di superamento delle barriere architettoniche e tecniche per le costruzioni;
- conformità anche alle regole tecniche dell’impiantistica sportiva fissate da CONI, EGA e IGF.
La legge distingue la progettazione tra “impianto a verde” e “impianto complementare”, cioè le volumetrie destinate a servizi e/o ricettività turistica. Sono ammesse strutture per ricettività alberghiera o residenziale, club house, volumi di servizi accessori e parcheggi, da approvare, se mancanti, anche in variante agli strumenti urbanistici comunali nell’ambito dell’accordo di programma.
Soggetti ammessi e modalità di realizzazione
Possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge:
- enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro forme associative;
- società e consorzi a capitale misto o interamente privato;
- associazioni sportive iscritte alla FIG;
- società di capitali.
Sono ammesse sia la realizzazione di nuovi campi sia l’ampliamento e la ristrutturazione di impianti esistenti. In tutti i casi la soluzione deve integrarsi con le caratteristiche naturalistiche e morfologiche del sito ed evitare impatti significativi sull’ambiente.
Strutture ricettive e premialità urbanistiche
Se nel territorio del circuito golfistico mancano strutture ricettive preesistenti, gli enti locali possono favorire, sentite Regione e Provincia, l’integrazione di strutture residenziali e turistico-sportive direttamente connesse agli impianti.
Le strutture ricettive collegate ai campi da golf devono essere dimensionate in proporzione alla capacità ricettiva dell’impianto e possono beneficiare di un indice di fabbricabilità territoriale premiale massimo pari a 0,03 mc/mq, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, nell’ambito dell’accordo di programma.
Per edifici e ruderi presenti nelle aree di intervento, purché privi di valenza storico-ambientale o documentaria e non suscettibili di essere dichiarati beni culturali, la legge prevede una premialità: le volumetrie recuperate e riusate non si computano nella cubatura complessiva.
Procedura amministrativa e conferenza di servizi
Per ottenere tutte le intese, i pareri, i permessi, i nulla osta e gli assensi necessari all’approvazione dell’accordo di programma, i progetti dei campi da golf e delle eventuali strutture ricettive e di servizio sono sottoposti a conferenza di servizi.
La procedura si svolge secondo la disciplina generale della legge n. 241 del 1990, della legge regionale n. 19 del 2001 sul procedimento amministrativo e dell’articolo 14 della l.r. 19/2002. I progetti devono essere accompagnati da una convenzione che disciplini gli impegni delle amministrazioni locali e degli investitori privati.
Regime finanziario
La legge esclude oneri a carico del bilancio regionale. La realizzazione dei campi da golf e delle strutture ricettive e residenziali collegate è infatti integralmente posta a carico degli investitori privati.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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