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Legge

L.R. Sardegna 24/2014

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione

Normativa regionaleL.R. Sardegna 24/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza il sistema Regione sardo e modifica la disciplina del personale e degli uffici regionali, introducendo regole su performance, dirigenti, mobilità, strutture e uffici di gabinetto. Contiene anche misure transitorie e finanziarie per il 2014-2016, con alcune disposizioni a termine o riferite a specifici esercizi e procedimenti.

Disposizioni urgenti sull’organizzazione della Regione Sardegna e sul personale regionale

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione Sardegna

La legge interviene in modo organico sulla disciplina dell’organizzazione regionale, soprattutto sulla legge regionale n. 31 del 1998, ridefinendo il “sistema Regione”, i criteri di valutazione del personale, gli assetti dirigenziali e i meccanismi di mobilità interna ed esterna. Prevede inoltre interventi puntuali su uffici di gabinetto, enti regionali e alcune strutture settoriali.

Sistema Regione e ambito di applicazione

La disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici riguarda l’Amministrazione regionale e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale. La legge definisce come “sistema Regione” l’insieme di Amministrazione, enti, agenzie, aziende e istituti regionali. Questo sistema, insieme alle amministrazioni locali, compone il Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna, articolato in sistema regionale centrale e sistema territoriale e locale.

Valutazione delle performance e premi di risultato

Per dirigenti e personale non dirigenziale del sistema Regione si introduce una disciplina della valutazione annuale delle performance, basata su merito, selettività e verifica dei risultati. La valutazione dei dirigenti deve tener conto sia delle responsabilità effettive sia degli obiettivi raggiunti, anche ai fini della retribuzione di risultato.

I criteri valorizzati includono, tra gli altri:

  • attuazione di piani e programmi nei tempi e con gli standard previsti;
  • pari opportunità;
  • indicatori dell’ambito organizzativo di responsabilità;
  • difficoltà delle funzioni esercitate;
  • obiettivi individuali;
  • qualità del contributo alla performance generale;
  • capacità di valutazione dei collaboratori;
  • efficienza nell’uso delle risorse e contenimento dei costi;
  • qualità e quantità dei servizi erogati;
  • soddisfazione degli utenti e sviluppo delle relazioni con i cittadini.

La Giunta regionale dettaglia criteri e parametri, stabilisce la soglia minima di raggiungimento degli obiettivi sotto la quale non spetta alcuna retribuzione di risultato e disciplina anche la valutazione del personale non dirigenziale. Per i dirigenti di vertice del sistema Regione opera un organismo unico, indipendente ed esterno, nominato dalla Giunta, che formula proposte, effettua controlli a campione e supporta la definizione dei parametri. L’erogazione dei premi di risultato è comunque subordinata alla valutazione effettiva degli organi competenti.

L’applicazione della nuova disciplina decorre dal ciclo performance 2015; i principi generali si applicano anche alla valutazione della performance 2014.

Organizzazione delle strutture regionali

La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell’organizzazione amministrativa. Il numero massimo delle direzioni generali è fissato in 24. In ciascun assessorato deve esservi almeno una direzione generale; nella Presidenza possono essere istituite direzioni generali entro il limite del 30% di quelle istituite.

Le direzioni generali sono istituite, modificate o soppresse con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione conforme della Giunta e su proposta dell’Assessore competente in materia di organizzazione e personale. I direttori generali dispongono di un ufficio di segreteria e supporto al monitoraggio dei programmi.

La dotazione organica dirigenziale è definita dalla Giunta in relazione al fabbisogno connesso a obiettivi e risorse. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto dell’Assessore competente, su proposta del direttore generale. Le articolazioni organizzative non dirigenziali sono istituite dal direttore generale responsabile, previo parere del direttore di servizio competente, e solo se le relative indennità trovano copertura nel fondo assegnato.

È inoltre istituita una banca dati delle competenze di tutto il personale regionale, alimentata con curricula autocertificati, per finalità di organizzazione interna, conferimento di incarichi, gestione delle unità di progetto, fabbisogni organici e formazione.

Coordinamento delle direzioni generali

È istituito il Comitato di coordinamento delle direzioni generali, composto dai direttori generali e presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il comitato esprime pareri alla Giunta sui procedimenti che richiedono integrazione intersettoriale e sulle esigenze organizzative delle direzioni.

Posizioni dirigenziali ispettive e fabbisogno di personale

Il contingente numerico dei dirigenti ispettori è determinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione conforme della Giunta e su proposta dell’Assessore competente in materia di organizzazione e personale.

La Giunta determina e aggiorna le dotazioni organiche dell’Amministrazione regionale e, d’intesa con l’Assessore all’ambiente, quelle del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Su tali basi approva il Piano triennale del fabbisogno di personale, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria e i vincoli di spesa.

Le modifiche dei contingenti organici delle singole direzioni generali, a parità di dotazione complessiva, sono possibili con decreto dell’Assessore competente previa deliberazione conforme della Giunta, per trasferimenti di competenze, riorganizzazioni, cessazioni, esigenze di riequilibrio o proposta motivata degli assessori competenti. Dopo la modifica, la direzione generale competente in materia di personale attiva prioritariamente trasferimenti a domanda e, se necessari, d’ufficio.

Strutture degli enti, agenzie, aziende e istituti regionali

Gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione devono organizzare uffici e dotazioni organiche secondo le regole del titolo relativo all’organizzazione amministrativa, salvo le norme sugli organi di indirizzo politico. Se la struttura è ridotta, può essere prevista una sola posizione dirigenziale, con funzioni di direttore generale e di servizio.

Gli atti adottati in materia rientrano nel controllo preventivo previsto dalla legge regionale n. 14 del 1995. Per AGRIS, ARGEA, LAORE e AREA è prevista una sola direzione generale e i servizi sono le uniche articolazioni dirigenziali.

Fino all’approvazione della legge di riordino degli enti locali, resta comunque garantita nei territori delle otto circoscrizioni elettorali indicate la presenza delle attuali articolazioni organizzative, anche dirigenziali, del sistema Regione.

Dirigenza: incarichi, durata, limiti retributivi e attribuzioni temporanee

Le funzioni di direttore generale o equiparate nelle amministrazioni del sistema Regione hanno durata massima di cinque anni. Il trattamento economico delle posizioni apicali amministrative non può superare quello previsto per i direttori generali dell’Amministrazione regionale; le disposizioni incompatibili sono abrogate.

Sono soppressi i riferimenti alle funzioni di studio, ricerca e consulenza nelle attribuzioni dirigenziali. Per le posizioni dirigenziali “apicali” si introduce inoltre un limite di durata e di trattamento economico coerente con quello dei direttori generali.

Fino all’espletamento dei concorsi pubblici per la dirigenza, la Giunta può autorizzare l’attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali a dipendenti in possesso dei requisiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali del sistema Regione. Tali incarichi sono giustificati da esigenze inderogabili di tutela della salute e incolumità, approvvigionamento e distribuzione di beni e servizi di prima necessità, gestione e manutenzione dei relativi impianti, o sicurezza dei luoghi.

La Giunta stabilisce criteri e modalità per l’attribuzione e autorizza l’avvio delle selezioni per titoli e colloquio. Gli incarichi durano al massimo 24 mesi, non sono immediatamente rinnovabili, attribuiscono il trattamento accessorio dirigenziale e non costituiscono titolo valutabile per l’accesso alla carriera dirigenziale.

Unità di progetto

Possono essere costituite, senza nuovi o maggiori oneri, Unità di progetto per obiettivi specifici anche intersettoriali. Il coordinamento può essere affidato a personale dirigente del sistema Regione o a dipendenti con requisiti per l’accesso alla dirigenza, individuati secondo la disciplina prevista dalla legge.

La Giunta disciplina criteri di funzionamento, composizione, modalità di formazione e conferimento delle funzioni, durata e obiettivi. Al personale coordinatore spetta una retribuzione collegata al raggiungimento degli obiettivi, secondo il contratto collettivo regionale dell’area dirigenziale.

Sostituzioni dei direttori generali e di servizio

In caso di vacanza della direzione generale, le funzioni sono esercitate per massimo 90 giorni da altro dirigente della medesima direzione designato dall’organo politico; in mancanza, dal dirigente con maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della stessa direzione.

Il direttore generale, al momento dell’insediamento, designa il proprio sostituto in caso di assenza. Se manca la designazione o se entrambi sono assenti, subentra il dirigente con maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio.

Se il sostituto svolge funzioni di direttore generale per oltre 45 giorni, dal 46° giorno gli spetta la differenza tra il trattamento economico in godimento e quello più favorevole per le funzioni esercitate.

Per la vacanza del direttore di servizio, le funzioni sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità tra quelli assegnati alla direzione generale, escluso il direttore del servizio, o, in mancanza, dal funzionario con maggiore anzianità. Il direttore generale, entro 30 giorni dall’insediamento e sentito il direttore di servizio, individua per ciascun servizio il funzionario con requisiti dirigenziali che potrà sostituire il direttore in caso di assenza. Se la sostituzione dura oltre 30 giorni, al sostituto spetta la quota parte dell’indennità di risultato riferita alle funzioni esercitate.

Mobilità interna al sistema Regione e verso altre amministrazioni

Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale a tempo indeterminato, compreso quello dirigenziale, per coprire le dotazioni organiche senza aumento della spesa complessiva. La Giunta definisce criteri e modalità.

L’Assessore al bilancio può disporre variazioni compensative del bilancio, anche tra unità di voto diverse e incluse quelle relative ai contributi di funzionamento di enti, agenzie, aziende e istituti, entro i limiti della spesa per il personale derivante dai trasferimenti.

Nel Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna possono inoltre essere stipulate intese per l’assegnazione temporanea di personale finalizzata agli obiettivi di governo, con disciplina di oneri, compiti e modalità esecutive fissata dalla Giunta. La disciplina si applica anche a specifiche platee di personale già proveniente da enti soppressi, come l’ESAF e gli enti provinciali per il turismo.

Le amministrazioni del sistema Regione possono disporre comandi di proprio personale verso altre pubbliche amministrazioni e richiedere comandi di personale da queste ultime, secondo criteri della Giunta e con provvedimento del direttore competente in materia di personale.

È inoltre previsto un raccordo con il sistema dell’amministrazione territoriale locale, in attesa del riordino degli enti locali, per favorire l’integrazione fra livelli di governo e le gestioni commissariali delle province.

Uffici di gabinetto e ufficio di Bruxelles

Gli uffici di gabinetto sono ridisciplinati nel numero e nella composizione. In via generale comprendono un capo di gabinetto, un segretario particolare, un consulente e sei unità di personale, individuate tra dipendenti del sistema Regione o provenienti da altre amministrazioni pubbliche secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta.

L’ufficio di gabinetto del Presidente della Regione comprende un capo di gabinetto, un segretario particolare, tre consulenti, quattordici unità di personale del sistema Regione o proveniente da altre amministrazioni pubbliche e un ufficio del cerimoniale composto da tre unità dell’Amministrazione regionale.

Il personale è scelto tra dipendenti del sistema Regione oppure tra dipendenti di ruolo di altre amministrazioni pubbliche messi a disposizione per la durata dell’incarico, in comando o aspettativa senza assegni.

Per l’ufficio speciale di informazione e collegamento con sede a Bruxelles, il contingente organico è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

Commissari straordinari per le province e gestione provvisoria

I commissari straordinari delle province devono presentare entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge una relazione dettagliata su beni, rapporti giuridici attivi e passivi, bilancio, procedimenti in corso, organici e rapporti di lavoro, nonché sulla situazione delle società partecipate o rilevanti ai fini del bilancio consolidato.

Entro 30 giorni il Presidente della Regione, con decreto previa deliberazione della Giunta, conferma i commissari nominati ai sensi della legge regionale n. 15 del 2013 oppure li sostituisce.

Per i commissari degli enti locali, la disciplina dei requisiti viene ridefinita: possono essere scelti tra dirigenti o ex dirigenti del sistema Regione con almeno un triennio nella qualifica, segretari o ex segretari comunali o provinciali, oppure dirigenti o ex dirigenti degli enti locali con almeno un triennio di esercizio in un ente di popolazione non inferiore a quella commissariata. Non possono essere nominati gli amministratori dell’ente soggetto a commissariamento. L’indennità è pari a quella del sindaco o del presidente della provincia commissariati, ridotta della metà per i dipendenti pubblici in servizio.

Interventi su specifiche strutture e organismi regionali

La legge sposta alcune funzioni organizzative o di supporto da strutture collocate presso la Presidenza ad assessorati competenti, tra cui:

  • iniziative per i giovani, ora presso l’Assessorato alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
  • consulta regionale della disabilità e organismi collegati, presso l’Assessorato all’igiene e sanità e assistenza sociale;
  • vari organi del sistema integrato dei servizi alla persona, sempre presso l’Assessorato all’igiene e sanità e assistenza sociale.

Per le guardie zoofile, la nomina è affidata al direttore del competente servizio dell’Assessorato all’igiene e sanità e assistenza sociale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, con i requisiti previsti dalle norme di pubblica sicurezza.

La legge regionale sull’organizzazione amministrativa del 1977 viene modificata con alcune redistribuzioni di competenze: sono abrogate alcune voci e sono inseriti nuovi servizi, tra cui ragioneria, espropriazioni e servizio civile sardo.

Misure transitorie, contratti e superamento del precariato

Per il progetto per il corretto uso del suolo (SCUS) è autorizzato il rinnovo dei contratti in essere al 30 settembre 2014 riconducibili alle fattispecie dell’articolo 6-bis della legge regionale n. 31 del 1998, fino al limite massimo complessivo previsto dalla medesima norma. È autorizzata una spesa di 840.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

La legge sul piano per il superamento del precariato è modificata prevedendo che la durata dei rapporti disciplinati dall’articolo 4, comma 3, sia estesa fino al 31 dicembre 2016.

È inoltre abrogata una disposizione della legge finanziaria 2012 in materia di sistemi informativi.

Copertura finanziaria

La legge è dichiarata a invarianza finanziaria, salvo le spese connesse all’articolo 20. Per tali maggiori oneri si prevede copertura mediante riduzione delle risorse del fondo regionale per l’occupazione.

Nel bilancio 2015 e 2016 sono disposte variazioni compensative: aumento di 840.000 euro annui sulla UPB S04.10.006 e corrispondente diminuzione di 840.000 euro annui sulla UPB S06.06.004.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

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