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Legge

L.R. Sardegna 30/2014

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 30/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la legge regionale Sardegna n. 16/2014 su agrobiodiversità, marchio collettivo e distretti: ridefinisce il marchio di qualità collettivo, il regolamento d’uso e i disciplinari di produzione, elimina il vincolo della sede legale in Sardegna per alcuni soggetti e abroga alcune disposizioni della legge del 2014. È entrata in vigore il 11 dicembre 2014, con efficacia territoriale limitata alla Sardegna.

Modifiche alla disciplina regionale sarda su agrobiodiversità, marchio collettivo e distretti agricoli

Modifiche alla disciplina regionale su agrobiodiversità, marchio collettivo e distretti

La legge regionale della Sardegna 4 dicembre 2014, n. 30 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, che disciplina agricoltura e sviluppo rurale, agrobiodiversità, marchio collettivo e distretti. L’atto non introduce una disciplina autonoma completa, ma modifica e in parte abroga disposizioni della legge del 2014.

Marchio collettivo regionale dei prodotti agricoli e agro-alimentari

La Regione autonoma della Sardegna è titolare di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, garantito dalla Regione stessa. La registrazione del marchio avviene ai sensi della normativa statale e unionale richiamata dalla legge, nell’ambito delle finalità di valorizzazione previste dalla disciplina regionale.

Regolamento d’uso e segno distintivo

La Giunta regionale approva il segno distintivo del marchio e il relativo regolamento d’uso. Il progetto di regolamento deve essere preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti previsti dalla direttiva 98/34/CEE in materia di norme e regolamentazioni tecniche e regole relative ai servizi della società dell’informazione. Il regolamento d’uso, una volta approvato, è pubblicato nel BURAS.

Concessione del marchio e soggetti ammessi

Viene eliminato il requisito della sede legale in Sardegna per i soggetti destinatari della concessione del marchio d’uso. La modifica amplia quindi la platea dei potenziali utilizzatori del marchio rispetto al testo originario della legge regionale n. 16/2014.

Disciplinari di produzione

I progetti di disciplinari di produzione devono essere comunicati preventivamente al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti previsti dalla direttiva 98/34/CEE. Dopo tale comunicazione, i disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel BURAS.

Abrogazioni e assetto normativo risultante

Sono abrogati l’articolo 11, il comma 3 dell’articolo 22 e l’articolo 24 della legge regionale n. 16/2014. La legge risultante è quindi quella della disciplina sarda del 2014, come modificata e parzialmente depurata delle disposizioni espressamente abrogate da questa legge.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), avvenuta l’11 dicembre 2014. Trattandosi di una modifica normativa di settore, il suo rilievo pratico è collegato alla disciplina regionale sarda ancora riferibile alla legge n. 16/2014, nei limiti delle disposizioni non abrogate o superate successivamente.

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