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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 1/2022

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DOVUTI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE COINVOLTE DAGLI ATTRAVERSAMENTI E DAI PARALLELISMI DI LINEE FERROVIARIE DI PROPRIETÀ REGIONALE, AFFIDATE IN CONCESSIONE AL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA REGIONALE.

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 1/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Emilia-Romagna, i canoni annui, le procedure autorizzative, la durata delle convenzioni, la riscossione e le sanzioni per attraversamenti e parallelismi su linee ferroviarie regionali affidate al gestore dell’infrastruttura. Prevede aggiornamenti annuali dei canoni, regolarizzazioni per urgenza, obblighi di ripristino e un regime transitorio per irregolarità pregresse.

Disciplina dei canoni e delle procedure per attraversamenti e parallelismi di linee ferroviarie regionali in Emilia-Romagna

Disciplina dei canoni per occupazioni e attraversamenti ferroviari regionali

Il regolamento attua la legge regionale Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e disciplina i canoni dovuti per l’occupazione delle aree ferroviarie regionali interessate da attraversamenti e parallelismi, nonché le connesse autorizzazioni, convenzioni, ripristini, controlli e sanzioni. La disciplina riguarda esclusivamente le linee ferroviarie di proprietà regionale della Regione Emilia-Romagna affidate al gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale.

Ambito di applicazione e contenuto della disciplina

Il regolamento si applica:

  • agli attraversamenti di linee ferroviarie regionali affidate in concessione o con altro atto amministrativo al gestore dell’infrastruttura;
  • all’attraversamento e all’utilizzo delle aree di cui all’art. 4 del DPCM 16 novembre 2000;
  • alle spese per opere di sistemazione del sedime ferroviario e per il ripristino dei luoghi;
  • alle sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari.

Per gli interventi relativi agli attraversamenti e all’utilizzo delle aree sono dovuti canoni annui e spese di istruttoria. I canoni annui relativi ad attraversamenti già autorizzati prima dell’entrata in vigore del regolamento vengono aggiornati dal gestore all’entrata in vigore stessa.

Soggetti coinvolti e ruolo del gestore dell’infrastruttura

La Regione delega al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale la stipulazione della convenzione tra le parti interessate per disciplinare ulteriormente l’attraversamento o l’utilizzo delle aree ferroviarie regionali. Il gestore incassa direttamente i canoni, nei modi e nei termini che stabilisce, e li utilizza esclusivamente per il miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria.

Restano ferme le competenze e le procedure previste dal DPR 11 luglio 1980, n. 753 e le competenze del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell’ANSFISA nei casi in cui l’intervento richieda pareri, autorizzazioni o nulla osta di sicurezza.

Determinazione dei canoni

Per gli attraversamenti e parallelismi di aree ferroviarie regionali con infrastrutture, opere civili, impianti tecnici, impianti tecnologici, manufatti e opere varie si applicano i canoni indicati nell’Allegato A. Il valore è determinato per tipologia di attraversamento e di infrastruttura, prevedendo:

  • una quota fissa minima per gli attraversamenti fino a 20 metri;
  • per i parallelismi, una quota fissa minima fino a 50 metri, solo in area di proprietà regionale;
  • una quota variabile quando la lunghezza supera tali soglie.

I canoni dell’Allegato A sono aggiornati annualmente in base alla variazione dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, consolidato per l’anno precedente.

Procedura di autorizzazione e documentazione

Le domande di autorizzazione devono essere presentate al gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale, che trasmette la documentazione alla struttura regionale competente insieme al proprio assenso ai fini della sicurezza ferroviaria. Le procedure di richiesta e rilascio devono essere svolte in via informatica, mediante procedure riconosciute e certificate.

La documentazione da trasmettere alla Regione comprende:

  • domanda del proprietario con richiesta di nulla osta, se dovuto;
  • relazione tecnica descrittiva e, se necessaria, relazione di calcolo;
  • planimetrie e sezioni trasversali in scala adeguata;
  • particolari realizzativi e costruttivi dell’opera;
  • dati catastali;
  • copia della convenzione o dell’atto di sottomissione;
  • assenso del gestore ai fini della sicurezza ferroviaria.

Se sussistono le condizioni, la Regione rilascia il nulla osta al gestore.

Esclusioni e casi particolari

Il regolamento non si applica agli attraversamenti di linee ferroviarie regionali con passaggi a livello privati a raso, per i quali continuano a valere il DPR 753/1980, il codice della strada, la normativa di settore e i documenti previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza del gestore GI FER.

Quando l’autorizzazione può essere rilasciata solo previa recinzione o delimitazione di aree regionali, il richiedente deve provvedere al frazionamento catastale, con spese e oneri interamente a proprio carico, anche se si tratta di una pubblica amministrazione.

Modifiche a interferenze già autorizzate

Le modifiche sostanziali alla tipologia o all’ubicazione di impianti già autorizzati richiedono una nuova istanza secondo la procedura ordinaria. Non richiedono ulteriore approvazione le modifiche di modesta entità che, sotto il profilo della sicurezza ferroviaria, risultino migliorative rispetto ai limiti minimi previsti dal DPR 753/1980 e dalle direttive ministeriali; in tal caso il richiedente deve comunque trasmettere al gestore la documentazione progettuale aggiornata allo stato finale.

Interventi d’urgenza e regolarizzazione successiva

In caso di interventi d’urgenza o somma urgenza, il gestore può intervenire direttamente o autorizzare altri soggetti proprietari o gestori di utenze o beni interferenti, nelle more dell’autorizzazione ordinaria. L’intervento deve essere formalizzato con procedura informatica certificata mediante verbale che indichi motivi e cause.

Entro 30 giorni dalla redazione del verbale, il gestore deve regolarizzare l’autorizzazione d’urgenza presso la struttura regionale competente, presentando la documentazione ordinaria e copia del verbale.

Durata delle convenzioni

La convenzione per disciplinare gli attraversamenti delle linee ferroviarie regionali può avere durata massima di 9 anni, rinnovabile di 9 anni in 9 anni, secondo modalità e termini definiti dal gestore dell’infrastruttura.

Procedimento amministrativo e termini di rendicontazione

Il rilascio del nulla osta segue la disciplina regionale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso. Il gestore deve inviare alla Regione, entro il 1° marzo di ogni anno, un rendiconto dei canoni percepiti nell’anno solare precedente, suddiviso per linee ferroviarie, e degli eventuali introiti da sanzioni.

Mancato pagamento, decadenza e tutela del possesso

Se il canone non viene versato per almeno due annualità, il gestore dichiara la decadenza dell’autorizzazione, con provvedimento assunto nel contraddittorio con l’interessato entro 30 giorni dall’accertamento. La decadenza comporta la revoca della convenzione. La successiva regolarizzazione dell’interferenza è possibile solo seguendo la procedura ordinaria di autorizzazione.

All’entrata in vigore del regolamento, le situazioni di inadempienza già pendenti da oltre due anni possono essere immediatamente trattate secondo la stessa disciplina. In caso di spoglio, limitazione o turbativa del possesso delle aree ferroviarie regionali, il gestore può agire con gli strumenti di tutela possessoria.

Spese di sistemazione del sedime e ripristino dei luoghi

Quando l’interferenza comporta la rimozione temporanea del sedime ferroviario, gli operatori devono eseguire, oltre ai canoni, le opere di sistemazione delle aree coinvolte. Il gestore verifica, tramite personale tecnico incaricato, la corretta esecuzione delle opere e del ripristino.

Se emergono vizi di esecuzione, il gestore intima per iscritto all’operatore di eseguire le opere non correttamente realizzate; in caso di inerzia, provvede direttamente tramite impresa appaltatrice, addebitando le spese maggiorate secondo le regole previste dal regolamento. L’irregolarità è formalizzata in verbale e comunicata anche alla Regione.

Intervento sostitutivo del gestore e criteri di addebito

In caso di inadempienza dell’operatore, il gestore può intervenire con mezzi propri o tramite imprese appaltatrici per sanare le situazioni previste. Se i lavori non sono ultimati nel termine previsto e decorrono 10 giorni di ritardo, il gestore può sostituirsi all’operatore per eliminare situazioni di pericolo o il protrarsi di lavorazioni incomplete.

Gli oneri addebitabili sono calcolati secondo l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche o le tariffe GI RFI, secondo la situazione accertata dal gestore, senza ribasso e con una maggiorazione del 20% per spese generali. Sono previste maggiorazioni specifiche per urgenza, lavoro festivo, straordinario notturno e lavoro notturno.

Il gestore mette in mora l’operatore via fax o PEC e, se il rimborso non avviene entro 15 giorni dalla notifica, procede alla riscossione coattiva secondo il RD 639/1910.

Sanzioni amministrative e regime transitorio

Le sanzioni per le infrazioni al regolamento sono quelle previste dall’art. 23-bis, comma 2, della legge regionale 30/1998; l’accertamento e la contestazione seguono la legge regionale 21/1984. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Le irregolarità commesse prima dell’entrata in vigore del regolamento possono essere sanate, a spese del richiedente, entro un anno dalla sua emanazione; scaduto tale termine, si applicano le sanzioni. I proventi delle violazioni sono incassati direttamente dal gestore e destinati esclusivamente al miglioramento del servizio e/o delle infrastrutture ferroviarie.

Intervento sostitutivo della Regione

Se la concessione di gestione della linea ferroviaria decade senza subentro di altro soggetto, i canoni e gli altri introiti previsti dal regolamento sono incassati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna. La Regione può inoltre incamerare direttamente canoni e introiti in caso di reiterato inadempimento del gestore rispetto all’obbligo di rendicontazione o agli altri obblighi regolamentari, secondo i propri tempi e modi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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