L.R. Emilia-Romagna 1/2022
NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove e disciplina in Emilia-Romagna l’agricoltura sociale, istituisce l’elenco regionale delle fattorie sociali, regola SCIA, requisiti, loghi, immobili, controlli e sanzioni, e prevede misure di sostegno. Prevede anche disposizioni transitorie per l’adeguamento entro due anni dalle relative disposizioni attuative e copertura finanziaria per il 2022-2024.
Norme in materia di agricoltura sociale in Emilia-Romagna
Norme in materia di agricoltura sociale in Emilia-Romagna
La legge disciplina, per il territorio della Regione Emilia-Romagna, la promozione e l’organizzazione dell’agricoltura sociale, in coerenza con la legge statale n. 141 del 2015. Il provvedimento mira a sostenere nuove opportunità occupazionali e reddituali, la multifunzionalità delle imprese agricole e l’integrazione con servizi educativi, sociali, socio-sanitari e di inserimento socio-lavorativo.
Finalità e ambito dell’agricoltura sociale
La Regione riconosce l’agricoltura sociale come strumento di integrazione tra attività agricola e servizi alla persona. La disciplina regionale valorizza anche la collaborazione con enti pubblici e del Terzo settore, in un quadro finalizzato a sviluppare interventi innovativi e a rafforzare il raccordo con le politiche regionali rurali e socio-sanitarie.
Definizioni e soggetti legittimati
Ai fini della legge, per agricoltura sociale si intendono le attività previste dalla legge statale n. 141 del 2015 svolte da imprenditori agricoli ex articolo 2135 c.c. e da cooperative sociali, nel rispetto dei limiti della normativa statale. Le “fattorie sociali” sono i soggetti così individuati, dotati di specifica competenza e formazione, iscritti nell’elenco regionale.
Le attività di agricoltura sociale possono essere esercitate anche in collaborazione con cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte al RUNTS e altri soggetti del sistema integrato dei servizi sociali. La Giunta regionale deve definire criteri, modalità operative, procedure amministrative e di controllo, modulistica, eventuale sospensione volontaria dell’attività e attività esercitabili nelle fattorie sociali.
Funzioni della Regione
La Regione promuove la conoscenza e lo sviluppo dell’agricoltura sociale e delle fattorie sociali su tutto il territorio regionale tramite informazione, animazione e comunicazione. Favorisce inoltre modelli efficaci e buone pratiche, nonché il coordinamento tra politiche agricole e socio-sanitarie anche tramite la consultazione della Conferenza regionale del Terzo settore, della Consulta agricola e delle federazioni più rappresentative delle persone con disabilità.
Elenco regionale delle fattorie sociali e requisiti di iscrizione
È istituito l’Elenco regionale delle fattorie sociali, pubblicato sul portale della Regione, per rendere pubblici gli operatori riconosciuti a livello regionale e favorire l’integrazione tra attività agricole e servizi.
La Giunta regionale disciplina requisiti soggettivi e aziendali, competenze professionali e formative, modalità di iscrizione e controlli, nonché il riconoscimento provvisorio dei soggetti già operanti alla data di entrata in vigore della legge. Per l’iscrizione, l’imprenditore agricolo deve possedere anche un attestato di frequenza a un corso per operatore di fattoria sociale con verifica dell’apprendimento. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall’elenco.
Reti tra fattorie sociali
Le fattorie sociali accreditate e i loro organismi associativi possono costituire reti con funzioni di assistenza, informazione, formazione e aggiornamento, oltre che di promozione e diffusione delle esperienze e delle competenze maturate.
Identificazione delle fattorie sociali
Le fattorie sociali iscritte nell’elenco utilizzano loghi distintivi, predisposti secondo un modello definito dalla Giunta regionale. Nello stesso atto sono stabiliti limiti e modalità di utilizzo dei loghi.
Immobili, requisiti edilizi e urbanistici
Per l’attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati gli edifici abitativi dell’azienda agricola e le strutture rurali strumentali. Gli immobili destinati a tali attività sono considerati beni strumentali dell’azienda e mantengono il riconoscimento della ruralità, purché impiegati per l’attività agricola connessa.
Gli immobili devono rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e possedere agibilità in relazione alla tipologia di attività svolta. Gli interventi di nuova costruzione, recupero e riuso devono rispettare la disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio; la Giunta disciplina i casi in cui tali interventi richiedono il Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA).
SCIA e autorizzazioni settoriali
Chi è iscritto all’elenco e intende avviare attività di agricoltura sociale deve presentare al Comune competente una SCIA prima dell’inizio dell’attività. Alla segnalazione devono essere allegati i documenti previsti dalle disposizioni attuative regionali e deve risultare il possesso dei requisiti dell’imprenditore, dei locali e degli spazi destinati all’attività.
Le eventuali attività sociali e socio-sanitarie presenti nelle fattorie sociali restano soggette alle specifiche norme e autorizzazioni di settore.
Somministrazione di pasti e bevande
La somministrazione di pasti e bevande nell’ambito dell’agricoltura sociale, salvo il caso delle imprese agrituristiche, è consentita solo ai destinatari delle attività e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Per le imprese agrituristiche iscritte all’elenco, i pasti somministrati nell’ambito dell’agricoltura sociale non si computano ai fini dei limiti previsti dalla disciplina regionale dell’agriturismo. Produzione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande restano comunque soggetti alla normativa nazionale e unionale vigente.
Misure di sostegno economico e promozionale
La Regione prevede misure di sostegno dirette e indirette, tra cui formazione, informazione e promozione, incentivi per investimenti e adeguamento delle fattorie sociali, possibili criteri di priorità nelle gare per mense scolastiche e ospedaliere, agevolazioni del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, valorizzazione dei prodotti agricoli sociali nelle aree pubbliche e assegnazione prioritaria di terreni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata.
Gli aiuti per investimenti e interventi sono regolati da deliberazione della Giunta nel rispetto dei limiti europei sugli aiuti di Stato.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione della legge e delle disposizioni attuative spetta ai Comuni. Sono previste sanzioni amministrative per l’esercizio senza iscrizione all’elenco o senza SCIA, per l’uso indebito del logo e per la violazione dei limiti e delle modalità di esercizio. In caso di reiterate violazioni, il Comune può disporre la sospensione temporanea dell’attività da tre a sei mesi; i proventi delle sanzioni spettano ai Comuni.
Tutela dei fondi rustici e divieto di caccia
I titolari di imprese agricole che gestiscono fattorie sociali possono chiedere alla Regione l’istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico per tutelare l’incolumità degli ospiti. La Regione valuta il rischio e l’interesse sociale connesso e può istituire il divieto anche solo su parte del fondo.
Dati, comunicazione e monitoraggio
La legge disciplina la diffusione dei dati degli iscritti all’elenco, includendo denominazione, sede, contatti, servizi offerti, progetti attivati, operatori e referenti. Comuni ed enti pubblici comunicano alla Regione tali dati e le informazioni statistiche utili al monitoraggio e alla valorizzazione del settore; la Regione può a sua volta trasmettere i dati agli enti pubblici per finalità istruttorie e attuative.
Clausola valutativa
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. La Giunta presenta ogni due anni una relazione con numero e localizzazione delle fattorie sociali, tipologia dei servizi, misure di sostegno realizzate, contributi erogati ed eventuali criticità.
Regime transitorio e coordinamento con altre discipline
Le imprese agrituristiche, le fattorie didattiche già iscritte all’elenco regionale di settore e le imprese agricole già operanti prima dell’entrata in vigore della legge devono adeguarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative. Per tali imprese, se l’attività sociale è svolta in convenzione con Comuni o altri enti pubblici, il requisito formativo si considera assolto.
Le attività delle fattorie didattiche restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009. Per quanto non previsto, si applica la legge statale n. 141 del 2015.
Copertura finanziaria
Per gli anni 2022 e 2023 la legge quantifica oneri pari a 50.000 euro per il 2022 e 25.000 euro per il 2023, coperti mediante specifici capitoli di spesa nel bilancio regionale, con utilizzo del fondo speciale. Per il 2024 e gli esercizi successivi la copertura avviene nell’ambito delle autorizzazioni di spesa disposte annualmente dalla legge di bilancio.
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