Cassazione Penale, Sentenza n. 14551/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, mediante ricorso per cassazione, della conferma della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di furto pluriaggravato commesso in concorso. La ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dimostrazione delle esigenze cautelari, contestando in particolare l'assenza di una prognosi adeguata circa la possibilità di reiterazione del reato e la mancata analisi puntuale della fattispecie concreta
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ricordato il principio per cui in sede di legittimità possono essere censurati solo vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, non il merito della valutazione cautelare. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che aveva confermato il GIP sulla base di gravi indizi desunti da immagini di videosorveglianza e attività captativa, dall'essere la ricorrente ripresa a bordo dell'autovettura utilizzata per l'allontanamento, dalla sua ammissione rispetto al ruolo di accompagnatrice, dalla mancanza di un lavoro stabile, dal breve lasso temporale rispetto alla commissione dei reati, dalle modalità operative e dalle pregresse condanne per furto. La Corte ha quindi considerato sussistenti le esigenze cautelari di pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) c.p.p., ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Il pericolo di reiterazione è "concreto" quando sussistono elementi reali che consentono di desumerne la probabilità e "attuale" quando è possibile formulare una prognosi sulla continuità del periculum libertatis nel tempo. Tale giudizio deve valorizzare elementi specializzanti (personalità, modalità del fatto, condizioni di vita) e non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere
principio di limitazione del sindacato di legittimità sulle esigenze cautelari (giurisprudenza della Corte di Cassazione)
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, Alberti; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti e altre pronunce citate
In sede di cassazione sono rilevabili soltanto vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione; non è consentito procedere a una nuova valutazione di fatto o a un diverso apprezzamento della rilevanza degli elementi presi in considerazione dal giudice di merito
Massime di principio
- In cassazione non si può ottenere l'annullamento di una misura cautelare semplicemente chiedendo una diversa valutazione degli elementi di fatto: occorre dimostrare illegittimità specifica o manifesta illogicità della motivazione
- Per valutare il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) il giudice deve considerare elementi concreti e specializzanti quali modalità della condotta, ruolo nella commissione del reato, precedenti penali, situazione lavorativa e tempistica rispetto ai fatti
- Elementi indiziari derivanti da videosorveglianza, attività captativa e ammissioni dell'indagato possono costituzionalmente fondamento valido per l'applicazione di misure meno afflittive (es. obbligo di presentazione alla P.G.)
- La previsione di una "specifica occasione" per delinquere non è richiesta: è sufficiente che la prognosi indichi un'alta probabilità di recidiva nel periodo in cui vigono le cautele
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è utile contestare la logica interna della motivazione (contraddizioni, omissioni rilevanti, salto argomentativo) piuttosto che limitarsi a rivalutazioni del merito
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