Sentenza del 30/11/2015 n. 6376 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Adeguamento Studi di settore - Errore emendabile - Presupposti - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di avere commesso un errore nella scelta di adeguarsi agli studi di settore e chiedeva di poter correggere tale scelta in sede di opposizione all'accertamento. La questione riguardava se l'opzione indicata in dichiarazione fosse un mero errore materiale emendabile oppure una dichiarazione di volontà modificabile solo alle condizioni previste per l'errore essenziale e riconoscibile.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Gli errori dichiarativi possono essere corretti anche in giudizio quando consistono in meri errori materiali; tuttavia, l'errata opzione per l'adeguamento agli studi di settore implica una manifestazione di volontà e non è liberamente emendabile dopo l'accertamento. La revoca sarebbe stata possibile solo in presenza di un errore essenziale e riconoscibile anche dall'Ufficio, circostanza non ravvisata, anche perché il contribuente non aveva attivato tempestivamente le procedure previste per la correzione.
Norme richiamate
Articolo 1427 del codice civile
Il contraente il cui consenso fu dato per errore può domandare l'annullamento del contratto quando l'errore è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
Il principio è stato applicato alla dichiarazione di volontà contenuta nell'opzione per l'adeguamento agli studi di settore: la scelta può essere rimessa in discussione solo se l'errore è essenziale e riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria.
Studi di settore e procedure di correzione della dichiarazione
La scelta di adeguarsi agli studi di settore non è stata considerata un semplice errore materiale. Il contribuente deve correggerla attraverso le procedure disponibili prima dell'accertamento; la contestazione successiva è ammessa soltanto in presenza di un errore essenziale e riconoscibile.
Cassazione n. 7294/2012
La sentenza richiama l'orientamento secondo cui gli errori materiali sono emendabili, mentre le dichiarazioni di volontà richiedono, per essere revocate, i requisiti dell'errore essenziale e riconoscibile.
Massime di principio
- Un errore nella dichiarazione fiscale è normalmente correggibile anche in giudizio se è puramente materiale, evidente e non modifica una scelta consapevole del contribuente.
- Quando la dichiarazione contiene un'opzione o una manifestazione di volontà, la successiva modifica non è automatica: occorre dimostrare un errore essenziale e riconoscibile anche dall'Ufficio.
- La mancata attivazione tempestiva delle procedure di correzione prima dell'accertamento indebolisce significativamente la possibilità di contestare la scelta dichiarata.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra errore di calcolo o trascrizione e ripensamento o modifica di una scelta fiscale: solo il primo è generalmente emendabile senza ulteriori requisiti.
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