Cassazione Penale, Sentenza n. 16131/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era sottoposto a procedimento per il reato contestato dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; il 21/11/2024 fu controllato dai Carabinieri mentre era seduto sul sedile posteriore di una Fiat Panda guidata dal padre, Mario Peppino Covello. Gli investigatori acquisirono screenshots di messaggi dal cellulare dell'indagato e altri elementi indiziari. La difesa sosteneva l'inutilizzabilità degli screenshots e prospettava un'ipotesi alternativa: il padre stava accompagnando il figlio in ospedale per malore (astinenza), rendendo infondato il giudizio di gravità indiziaria e inadeguata la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame ritenne invece che le circostanze convergessero contro il ricorrente (compresa la moderata andatura del veicolo e l'assenza di richieste di soccorso che smentivano la versione difensiva) e che sussistessero esigenze cautelari, anche alla luce di un precedente provvedimento cautelare del 9/10/2024 e di precedenti penali rilevanti.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso per cassazione: ha dichiarato infondato il primo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla valutazione del compendio indiziario e alla presunta inutilizzabilità degli screenshots) e inammissibile il secondo motivo (deduzioni sulla inesistenza della pericolosità sociale e sull'inadeguatezza della misura). Di conseguenza è stata confermata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Cosenza il 23/11/2024.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma che definisce il reato contestato al ricorrente; il giudice ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici del reato sulla base del compendio indiziario acquisito.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Predispone i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari per esigenze di prevenzione; la Corte ha ritenuto sussistenti tali esigenze in ragione del disvalore del reato e della reiterazione delle condotte.
artt. 274 e 275, commi 1 e 2, c.p.p.
Disciplinano l'applicazione delle misure cautelari e la valutazione della pericolosità sociale; la decisione ha ritenuto la misura degli arresti domiciliari adeguata e fondata sulle risultanze processuali e sui precedenti.
artt. 125, 191, 309, comma 10, c.p.p.
Richiamati dalla difesa per contestare la motivazione e l'utilizzabilità delle prove; il giudice ha ritenuto invece sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame circa la convergenza degli indizi.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 6, n. 5905/2011; Sez. 4, n. 22790/2018; Sez. 6, n. 49029/2014)
Principio secondo cui il criterio di verosimiglianza e le massime d'esperienza conferiscono valore probatorio a un dato solo se escludono plausibilmente spiegazioni alternative; altrimenti quello resta un mero indizio da valutare insieme alle altre risultanze.
Massime di principio
- La convergenza di elementi indiziari anche di natura digitale (es. screenshots) può fondare la gravità indiziaria se non emerge una spiegazione alternativa concreta e plausibile.
- Spiegazioni alternative basate su mere congetture o non corroborate da elementi oggettivi (es. mancanza di chiamate di emergenza, comportamento incoerente dell'accompagnatore) hanno scarse probabilità di scalfire un giudizio cautelare fondato su più indizi convergenti.
- La condotta di terzi (per esempio, l'andatura moderata del veicolo o l'assenza di atti compatibili con un'emergenza sanitaria) può essere valutata come elemento indiziario a sfavore della versione difensiva.
- Precedenti penali e l'applicazione recente di una misura cautelare per fatti analoghi aggravano la valutazione della pericolosità sociale e rendono più agevole la conferma di misure restrittive.
- Il giudice deve motivare in modo puntuale la valutazione della pericolosità sociale e la congruità della misura cautelare sulla base delle risultanze processuali concrete; l'assenza di adeguata motivazione può essere censurata in sede di impugnazione.
- In sede di impugnazione per cassazione è necessario proporre censure di diritto ben fondate e specifiche: argomentazioni generiche o ricostruzioni meramente congetturali rischiano di essere dichiarate inammissibili.
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