Circolare numero 269 del 18-12-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la deliberazione CIPI del 4 dicembre 1990 in materia di pensionamento anticipato ex articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981. I due punti centrali sono: l’ammissione al prepensionamento dei lavoratori di imprese che, dopo la richiesta di accertamento dell’eccedenza, abbiano subito fusioni, trasformazioni o altri mutamenti societari; e la fissazione di un nuovo termine al 22 dicembre 1990 per i lavoratori che non abbiano rispettato il termine originario per presentare domanda. Vengono inoltre indicati i requisiti da verificare, le dichiarazioni da acquisire dalle imprese e il termine del 31 dicembre 1990 per la trasmissione all’INPS delle domande, con effetto di risoluzione del rapporto di lavoro.
Pensionamento anticipato: chiarimenti su mutamenti societari e nuovo termine per le domande
Pensionamento anticipato: mutamenti societari e nuovo termine per le domande
La circolare recepisce e applica la deliberazione del CIPI del 4 dicembre 1990 in materia di pensionamento anticipato, adottata ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Il provvedimento interviene su due questioni distinte: da un lato, chiarisce l’accesso al prepensionamento dei lavoratori di imprese coinvolte in mutamenti degli assetti societari; dall’altro, concede un nuovo termine per la presentazione delle domande da parte di lavoratori che avevano lasciato decorrere inutilmente il termine originario.
Ambito normativo e finalità
Il CIPI richiama la disciplina sui prepensionamenti e le successive norme che gli attribuiscono il compito di accertare, su richiesta delle imprese, l’esistenza e l’entità delle eccedenze strutturali di manodopera, nonché di fissare i termini per la presentazione delle domande dei lavoratori. La deliberazione è motivata dall’esigenza di rimuovere ostacoli pratici che, in alcuni casi, avevano impedito l’effettivo accesso al beneficio, soprattutto quando durante l’iter amministrativo erano intervenute trasformazioni societarie, fusioni, cessioni di pacchetti azionari o altri mutamenti con cambio di ragione sociale.
Pensionamento anticipato in caso di mutamenti negli assetti societari
Il punto centrale della circolare riguarda i lavoratori dipendenti da imprese che, dopo la richiesta di accertamento dell’eccedenza al CIPI, abbiano subito cambiamenti della denominazione o dell’assetto societario. Il CIPI ha stabilito che tali mutamenti non pregiudicano di per sé il diritto al pensionamento anticipato, purché siano rispettate tre condizioni cumulative:
- il rapporto di lavoro deve essere preesistente al mutamento della denominazione d’impresa;
- alla data di risoluzione del rapporto il lavoratore deve risultare in forza alla medesima unità produttiva per la quale sia stata accertata la condizione di crisi o di ristrutturazione aziendale e l’eccedenza strutturale di manodopera;
- il numero dei dipendenti dichiarati eccedenti, distinto per qualifica, deve restare invariato rispetto a quanto precedentemente accertato.
La circolare precisa che le Sedi devono acquisire dalle imprese interessate un’apposita dichiarazione che attesti la sussistenza di tali condizioni. Inoltre, la Direzione Generale provvederà a trasmettere gli elenchi dei lavoratori che avevano già presentato domanda alle competenti Sedi tramite le imprese, elenchi finora sospesi in attesa di chiarimenti, per consentire le verifiche e la definizione delle singole posizioni.
Nuovo termine per la presentazione delle domande
Il CIPI ha anche fissato un nuovo termine al 22 dicembre 1990 per i lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia già stata accertata un’eccedenza strutturale di manodopera e per i quali il termine precedente sia decorso inutilmente. Il nuovo termine opera, tuttavia, entro il limite delle eccedenze accertate dal CIPI per ciascuna impresa.
Trasmissione all’INPS e cessazione del rapporto di lavoro
La circolare richiama l’art. 5, comma 3, del decreto n. 337/1990, secondo cui il rapporto di lavoro si estingue nell’ultimo giorno del mese in cui l’impresa trasmette all’INPS le domande dei lavoratori. Poiché il 31 dicembre 1990 scade la validità della normativa sul pensionamento anticipato, la trasmissione delle domande all’Istituto deve avvenire entro tale data. Ne deriva che la risoluzione del rapporto di lavoro produce effetto dal 31 dicembre 1990.
Riserve applicative
Resta confermata la riserva già formulata con la circolare n. 262 dell’11 dicembre 1990 in relazione all’applicazione degli articoli 4, comma 6, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, e 5, comma 6, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337. La circolare, quindi, si limita a fornire le istruzioni operative conseguenti alla deliberazione CIPI, senza superare le riserve già espresse in precedenza.
Punti principali
Accesso al prepensionamento in caso di mutamenti societari
È consentito il pensionamento anticipato ai dipendenti di imprese che, dopo la domanda di accertamento dell’eccedenza strutturale di manodopera, abbiano subito cambiamenti di denominazione o assetto societario, purché siano rispettate tre condizioni: rapporto di lavoro preesistente al mutamento; permanenza del dipendente nella medesima unità produttiva per la quale è stata accertata la crisi o ristrutturazione con eccedenza; invariato numero dei dipendenti eccedenti, distinto per qualifica, rispetto a quanto accertato dal CIPI.
Nuovo termine per la presentazione delle domande
Per i lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia già stata accertata un’eccedenza di personale e sia inutilmente decorso il termine precedente, il CIPI fissa un nuovo termine al 22 dicembre 1990 per presentare la domanda di pensionamento anticipato alle imprese, nei limiti delle eccedenze accertate.
Trasmissione all’INPS e decorrenza della cessazione
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto n. 337/1990, le imprese devono trasmettere all’INPS le domande entro il 31 dicembre 1990. La risoluzione del rapporto di lavoro decorre conseguentemente da tale data, considerato anche che il 31 dicembre 1990 scade la validità della normativa sul pensionamento anticipato.
Adempimenti delle Sedi e verifiche istruttorie
Le Sedi devono richiedere alle imprese interessate una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al trattamento. Inoltre, la Direzione Generale procederà all’invio degli elenchi dei lavoratori che avevano presentato domanda tramite le imprese, finora sospesi in attesa di chiarimenti, così da consentire le verifiche e la definizione delle domande.
Presupposti normativi e finalità della deliberazione
La deliberazione si colloca nell’ambito degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei decreti-legge succedutisi nel 1989 e nel 1990 sulla procedura di accertamento delle eccedenze da parte del CIPI. La finalità è rimuovere gli ostacoli derivanti dai mutamenti societari e consentire la piena applicazione delle deliberazioni già adottate sulle eccedenze di manodopera.
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