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Sentenza

Sentenza del 28/05/2015 n. 4883 - Comm. Trib. Prov. Milano

RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - Diniego di rimborso Iva - Imposta corrisposta a seguito di cartella di pagamento non impugnata - Successiva richiesta di rimborso - Diniego dell'Ufficio - Legittimità del diniego.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha pagato l’imposta richiesta mediante cartella di pagamento senza impugnare tale atto e, successivamente, ha presentato un’istanza di rimborso, contestando sostanzialmente la debenza dell’imposta. Il diniego dell’Ufficio è stato impugnato sostenendo che il rimborso potesse essere richiesto mediante ricorso contro il silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Tuttavia, l’imposta non era stata versata spontaneamente, bensì in esecuzione di una cartella di pagamento già suscettibile di impugnazione.

La decisione

Il diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo. Il ricorso contro il silenzio-rifiuto è ammissibile soltanto quando il pagamento sia spontaneo e non derivi da un atto impositivo autonomamente impugnabile. Poiché il contribuente non ha impugnato la cartella nei termini, essa è divenuta definitiva e costituisce il titolo che legittima la riscossione. La successiva istanza di rimborso è quindi inammissibile perché mira a rimettere in discussione, indirettamente, una pretesa tributaria ormai consolidata.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992

    Il ricorso contro il silenzio rifiuto può essere proposto quando siano decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione.

    La disposizione è utilizzabile per ottenere il rimborso di somme versate spontaneamente, ma non per contestare indirettamente un’imposta richiesta con un atto impositivo non impugnato.

  • Cartella di pagamento

    La cartella è un atto autonomamente impugnabile. Se non viene contestata tempestivamente, diventa definitiva e legittima l’attività esattiva dell’Amministrazione, impedendo di rimettere in discussione la pretesa tramite una successiva istanza di rimborso.

  • Cassazione, sentenza n. 672/2007

    Conferma il principio secondo cui non è ammissibile chiedere il rimborso di somme pagate in esecuzione di un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il pagamento deriva da una cartella di pagamento o da altro atto impositivo impugnabile, il contribuente deve contestare l’atto entro i termini previsti: non può normalmente utilizzare una successiva domanda di rimborso per ottenere lo stesso risultato.
  • Il pagamento effettuato dopo la notifica di un atto impositivo non è considerato spontaneo ai fini dell’azione contro il silenzio-rifiuto.
  • La mancata impugnazione dell’atto impositivo ne consolida gli effetti e rende inammissibile una contestazione indiretta della debenza dell’imposta tramite istanza di rimborso.
  • L’istanza di rimborso è generalmente idonea per somme versate senza un precedente atto impositivo o per errori di pagamento, ma non per superare la definitività di una cartella non impugnata.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra contestazione della pretesa tributaria, da proporre contro l’atto impositivo, e richiesta di restituzione di somme indebitamente versate, proponibile quando manchi un titolo impositivo definitivo.

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