Cassazione Civile, Ordinanza n. 05057/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandatario)
La controversia
La controversia trae origine da una vendita di un'auto d'epoca. Un soggetto era stato citato insieme ad altro soggetto da una società acquirente, la quale lamentava l'inadempimento del contratto di compravendita e chiedeva risoluzione, restituzione dell'acconto e risarcimento del danno. Nel primo giudizio il solo soggetto poi ricorrente in cassazione era stato condannato alla restituzione dell'acconto, oltre a danni e spese, mentre la sentenza d'appello aveva rigettato il suo gravame confermando la sua soccombenza, pur richiamando in motivazione profili di responsabilità dell'altro soggetto che aveva condotto la trattativa. Su tale base il ricorrente aveva poi agito in regresso/manleva contro quest'ultimo, ma la Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione del convenuto in manleva, aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato tutte le domande di pagamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe erroneamente escluso la portata di giudicato della precedente sentenza di secondo grado, che a suo dire aveva già affermato la responsabilità esclusiva del resistente quale mandatario con rappresentanza per l'inadempimento al preliminare di vendita. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva riprodotto in modo adeguato il testo della sentenza asseritamente passata in giudicato né indicato con precisione i passi idonei a dimostrare il dedotto giudicato esterno; inoltre le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che attribuiva l'esclusiva responsabilità al ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo sul giudicato esterno fosse meramente assertivo e oscuro, privo della necessaria riproduzione del contenuto della decisione invocata e incapace di consentire la verifica della sussistenza del preteso giudicato; ha inoltre richiamato il principio per cui la deduzione del giudicato esterno impone al ricorrente di rispettare gli oneri di autosufficienza e specificità del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura era formalmente proposta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma è stata comunque dichiarata inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'indicazione e la riproduzione, diretta o indiretta ma specifica, degli atti e documenti su cui la censura si fonda; in tema di giudicato esterno non basta un richiamo generico a stralci di motivazione.
art. 2909 c.c.
È stata invocata dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato formatosi sulla precedente sentenza d'appello, ma la Corte non è entrata nel merito della relativa portata per l'inammissibilità del motivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale non partecipato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in presenza dei presupposti processuali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la determinazione dell'importo ulteriore del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La deduzione del giudicato esterno in cassazione richiede il rigoroso rispetto dell'onere di autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre nel ricorso il contenuto pertinente della decisione invocata e indicare con precisione i passaggi da cui desumere il giudicato.
- Un motivo di ricorso fondato sul giudicato è inammissibile se formulato in modo meramente assertivo o oscuro, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza consentire alla Corte il controllo immediato del decisum precedente.
- Il richiamo generico a stralci motivazionali non è sufficiente a dimostrare l'esistenza e il contenuto di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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