Deliberazione n. 360 del 06/06/2024
Provvedimento del 6 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato il giorno precedente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente destinato alla diffusione tramite piattaforma digitale senza consenso dell’interessato. Il Garante conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro solo per finalità probatorie per 12 mesi, con misure atte a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn
Ratifica di un provvedimento urgente per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale sessualmente esplicito che l’interessato temeva potesse essere diffuso senza consenso tramite piattaforma digitale.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in caso di segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, pubblicazione o diffusione senza consenso;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.
Origine del procedimento
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, rappresentando di rientrare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Facebook. Il Garante dà atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.
Provvedimento d’urgenza adottato il 5 giugno 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 261 del 5 giugno 2024, disponendo:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulla relativa piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dalla ricezione del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica finale
Nella seduta del 6 giugno 2024 il Garante, relatore l’avv. Guido Scorza, ratifica il provvedimento n. 261/2024 adottato in via d’urgenza il giorno precedente. La ratifica conferma integralmente le misure dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne, se acquisito in chiaro, la conservazione probatoria per il termine di dodici mesi.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato all’Autorità una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Facebook. Il provvedimento si colloca quindi nell’ambito della disciplina speciale sul c.d. revenge porn, che consente al Garante di intervenire con urgenza entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, ha adottato la determinazione n. 261 del 5 giugno 2024. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 6 giugno 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente. La decisione conferma integralmente le misure già disposte nei confronti dei gestori della piattaforma.
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