Sentenza n. 11391/2026 - Roma, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - n. 8070/2025 del 09.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 8070/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 8070/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero ad attribuirla per il valore complessivo di euro 3.000,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Persistendo l'inottemperanza, il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e, occorrendo, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva attività difensiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita dall'Amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha ordinato al Ministero di attribuire al ricorrente la Carta elettronica del docente per i sei anni scolastici indicati, per l'importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli interessi dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale inutile decorso del termine, il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta del ricorrente. Non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l'eventuale richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, e la sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario per le annualità indicate nella sentenza da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso infruttuoso consente di promuovere l'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non vi dia esecuzione, una volta ritualmente notificato il titolo e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato impone all'Amministrazione di adottare gli atti necessari a realizzare integralmente il comando giudiziale, compresi gli accessori espressamente riconosciuti nel titolo, come gli interessi maturati fino all'effettiva attribuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
- La penalità di mora non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'ottemperanza, potendo essere esclusa allo stato e applicata successivamente in caso di perdurante inadempimento oltre i termini stabiliti dal giudice.
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