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Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 223 del 16.10.2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2023/24

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 223 del 16 ottobre 2025, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2021/22 e 2023/24, oltre alle spese legali. La ricorrente aveva notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il beneficio. Aveva quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Nel corso del giudizio le parti hanno comunicato l'avvenuto accredito del beneficio, con conseguente richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, il Ministero aveva accreditato alla ricorrente il beneficio economico riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Non è stata quindi disposta l'assegnazione di un termine per l'adempimento né la nomina del commissario ad acta, essendo venuto meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato tuttavia condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, in considerazione dell'adempimento intervenuto solo nel corso del giudizio e della necessità di proporre il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, azionato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base dell'azione di ottemperanza proposta per la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse fatto valere.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Prevede il termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Parametro utilizzato dal Collegio per la liquidazione delle spese processuali, commisurate ai minimi tariffari applicabili a giudizi esecutivi analoghi.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'obbligo imposto da una sentenza passata in giudicato, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude necessariamente la condanna alle spese: se l'esecuzione interviene solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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