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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 1542 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Attività ispettiva - Consegna del verbale al contribuente - Emissione dell'avviso di accertamento - Necessità rispetto del termine dilatorio - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica. Tale termine è finalizzato a consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste all'Amministrazione prima dell'emissione dell'atto impositivo.

La decisione

La sentenza ha affermato che l'emissione dell'avviso di accertamento prima della scadenza dei 60 giorni determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza riferite al concreto rapporto tributario. L'imminente scadenza del termine di decadenza per l'accertamento non costituisce, da sola, una ragione d'urgenza sufficiente, poiché ciò comporterebbe la convalida generalizzata degli atti emessi in prossimità della scadenza. Spetta invece all'Amministrazione organizzarsi tempestivamente per garantire il contraddittorio procedimentale.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni

    Il termine tutela il diritto del contribuente al contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. La sua violazione comporta l'illegittimità dell'atto emesso anticipatamente, salvo specifiche e concrete ragioni di urgenza.

  • Art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il termine di decadenza dell'Amministrazione per l'accertamento IVA non costituisce, da solo, una ragione d'urgenza idonea a giustificare l'emissione anticipata dell'avviso.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione emette un atto impositivo dopo una verifica fiscale, deve normalmente attendere 60 giorni dalla consegna del verbale conclusivo prima di notificare l'accertamento.
  • La violazione del termine comporta l'illegittimità dell'avviso, senza che il contribuente debba dimostrare uno specifico pregiudizio ulteriore al proprio diritto di difesa.
  • L'eccezione per ragioni d'urgenza deve essere concreta, specifica e riferita alla situazione del contribuente o del rapporto tributario; non è sufficiente invocare la prossima scadenza del termine di decadenza.
  • L'Amministrazione deve programmare tempestivamente l'attività accertativa, poiché le proprie esigenze organizzative o la tardiva emissione dell'atto non possono comprimere il contraddittorio del contribuente.

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